In alcuni casi, l'istituzione scolastica, quale pubblica amministrazione, non è obbligata a seguire le convenzioni della Consip. Infatti, come ricordato dal Tar Napoli nella sentenza del 9 febbraio 2000, n. 884 la procedura attraverso soggetti aggregatori come Consip non è imposta dalla normativa vigente, ma vige sicuramente un solido favor desumibili dal fatto che queste, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo - qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti.Tale adesione, indubbiamente privilegiata dal legislatore, è qualificata anche dal fatto di trovarsi sorretta da una peculiare presunzione di convenienza, così da corrispondere, per le Amministrazioni, ad una sorta di regola di azione.
Essendo espletata a monte una procedura di evidenza pubblica centralizzata dalla Consip, proprio per conseguire le migliori condizioni, economiche ma al tempo stesso anche tecniche, ottenibili sul mercato, è coerente che una specifica motivazione sulla convenienza occorra soltanto allorché l'Amministrazione si determini in concreto nel senso di rivolgersi nuovamente al mercato, in quanto l'ente pubblico dovrà in tal caso far constatare, stigmatizzandola adeguatamente, l'utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore. Viceversa, una motivazione del genere non può ritenersi necessaria quando, come nel caso di specie, la scelta dell'Amministrazione cada proprio sulla convenzione della Consip.
Peraltro l'ente che, nell'ambito della sua autonomia e nell'esercizio di un'attività non imposta ma consentita dalla norma, assuma la decisione di aderire alla convenzione Consip, non è tenuta a supportare tale adesione con una specifica delibera volta a farne emergere le ragioni di maggiore convenienza rispetto sia all'indizione di una gara autonoma, sia, ancora di più, alla proroga dei contratti in essere, atteso che, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non è dato rinvenire alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica.
All'ente che, nell'ambito della sua autonomia e nell'esercizio di un'attività non imposta ma consentita dalla norma, assuma la decisione di aderire alla convenzione Consip, non è tenuta a supportare tale adesione con una specifica delibera volta a farne emergere le ragioni di maggiore convenienza rispetto sia all'indizione di una gara autonoma, sia, ancora di più, alla proroga dei contratti in essere, atteso che, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non è dato rinvenire alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica.

Fonte: Foro Amministrativo (II) 2022, 2, II, p. 278.

Orientamento giurisprudenziale conforme:
Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2019, n. 7261;
Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n.1927;
Consiglio di Stato, sez. III, n.1521 del 2017;
Consiglio di Stato, sez. III, 24 maggio 2013, n. 2842.