L’art. 4, comma 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 — secondo cui conseguono
ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in
possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte
ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della
valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdi-
zionali o di autotutela — esplica i propri effetti nel circoscritto ambito degli aspiranti ad una
professione priva di numero chiuso, ragione per cui è quanto meno dubbio che il ridetto
principio possa valere anche con riferimento ai percorsi formativi scolastici, che non si
concludono con il conseguimento di una ‘abilitazione’ in senso proprio.

Il principio di organicità induce a respingere (in quanto obiettivamente antisistemica) la
possibilità di istituire ex novo classi quarte o quinte relative a ordinamenti di studi che la stessa
normativa nazionale ha nel frattempo inteso superare.

CONSIGLIO DI STATO n. 411 - Sez. VI — 29 gennaio 2015

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