L’ammissibilità del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, d.lg. n 163 del 2006 anche all’offerta tecnica e agli elementi che la compongono e condizionata a due presupposti: in primo luogo, la documentazione mancante, oggetto di regolarizzazione, non deve comportare alcuna carenza essenziale dell’offerta, tale da determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto in violazione della par condicio competitorum, in secondo luogo, non deve trattarsi di elemento ritenuto essenziale e richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis.
Consiglio di Stato Sez. IlI - n. 1257 del 21 febbraio 2022