Nelle gare pubbliche di appalto l'obbligo della dichiarazione ex art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 sussiste anche per l'amministratore cessato dalla carica nell'arco temporale compreso tra la pubblicazione del bando e la presentazione dell'offerta, rispondendo alla ratio della norma escludere dalla partecipazione le società i cui soggetti, che abbiano svolto un ruolo significativo nella società di appartenenza, siano privi dei requisiti di moralità.

Nelle gare pubbliche di appalto la teoria del c.d. «falso innocuo », in relazione alle omesse dichiarazioni, ex art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, di condanne penali riportate dai legali rappresentanti dei concorrenti non opera laddove si tratta di assenza di dichiarazioni previste dalla legge e dal bando a pena di esclusione.

Esiste una profonda differenza tra il certificato dei carichi pendenti e la dichiarazione ex d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 d'inesistenza del pregiudizio penale resa in sede di gara pubblica, atteso che il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati non contiene tutte le condanne comminate all'interessato, comprese quelle per le quali è prevista la non menzione, tra le quali le condanne di tipo contravvenzionale per le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, che sono invece rilevanti nella materia degli appalti pubblici.

Consiglio di Stato n. 6271 - Sez. V — 27 dicembre 2013