Deve ritenersi discriminatoria la condotta posta in essere dall'Ente regionale nei confronti di alunni minori consistente nel negare il pieno riconoscimento delle misure di sostegno alla disabilità, di cui si essi avevano già goduto negli anni precedenti nel rispetto dei piani educativi individualizzati e delle linee guida per l'assistenza a minori affetti da disabilità.
A tal proposito, la legge 67/2006, finalizzata alla piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, definisce all’art. 2 quale condotta discriminatoria indiretta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Per quanto concerne l’onere probatorio, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come in tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere. (Cass. civ., sez. III, 28/03/2022, n.9870).
Ciò precisato, ove il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia indicato il numero delle ore necessarie per il sostegno scolastico o per l’assistenza alla comunicazione (anch’essa obbligatoria ai sensi dell’art. 13 della legge 104/1992) dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica non ha potere discrezionale capace di rimodulare o di sacrificare, a causa della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano.
Tribunale di Latina Ordinanza n. 3341, 2023