In occasione di un viaggio di istruzione con pernottamento, riservato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, si chiede:

  1. Se uno studente con disabilità (diagnosi di sindrome di Down, ritardo cognitivo e manifestazioni comportamentali già emerse in classe) possa pernottare in camera con i compagni di classe senza la presenza del docente di sostegno o di altro adulto;
  2. Se, qualora si optasse per il pernottamento con uno dei genitori, la spesa relativa al genitore accompagnatore debba essere a carico della famiglia o della scuola.

La partecipazione degli studenti con disabilità alle attività scolastiche, compresi i viaggi di istruzione, è un diritto garantito, come ribadito dal D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’Autonomia) e dalla Nota MIUR n. 2209/2012. Le scuole devono rimuovere ogni ostacolo che impedisca una piena inclusione e partecipazione.

1. Pernottamento con i compagni senza accompagnatore

La possibilità che lo studente pernotti con i compagni senza la presenza di un adulto deve essere valutata congiuntamente dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), tenendo conto di:

  • Il livello di autonomia del ragazzo;
  • Le eventuali difficoltà comportamentali;
  • Il grado di compatibilità e collaborazione dei compagni;
  • Il parere dei docenti e della famiglia;
  • L’eventuale contributo del neuropsichiatra/psicologo dell’ASL.

La presenza del docente di sostegno non è obbligatoria, né è prevista per mansioni di assistenza personale, che competono a figure diverse (assistenti educatori, collaboratori scolastici o OSA, secondo normativa regionale e PEI). In alternativa, possono essere previste figure professionali o volontarie, se autorizzate e ritenute idonee.

2. Pernottamento con un genitore – Copertura dei costi

Qualora emergesse la necessità, validata dal GLO, che un genitore o un suo delegato accompagni e pernotti con lo studente per garantire un’adeguata assistenza:

  • Se la scuola non è in grado di garantire un accompagnatore interno (docente o personale ATA) o esterno (assistente educatore), la spesa dovrebbe essere coperta dalla scuola, anche ricorrendo a:
    • Fondi per l’inclusione;
    • Gratuità offerte dall’agenzia;
    • Contributi di solidarietà o quota condivisa dagli altri partecipanti (previa delibera del Consiglio d’Istituto).
  • Se, invece, la famiglia richiede autonomamente di partecipare, pur essendo già garantita l’assistenza da parte della scuola, la spesa ricade sulla famiglia.

In ogni caso, è opportuno che il Consiglio d’Istituto deliberi criteri chiari per la copertura delle spese aggiuntive in caso di accompagnamento personalizzato per studenti con disabilità, così da evitare difformità di trattamento e potenziali situazioni discriminatorie.

NORMATIVA

  • Sentenza 09-05-2016 n. 9337 – Corte di cassazione sezione prima
  • Sentenza 05-04-2018 – Il disabile grave ha diritto al sostegno per tutte le ore di frequenza TAR Lazione – Sezione Terza Bis
  • Decreto legislativo 16-04-1994 n. 297 – Diritto all’educazione ed all’istruzione
  • Modalità di attuazione dell’integrazione scolastica – Decreto legislativo 16-04-1994 n. 297