Posto che le norme che prevedono il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, essendo attributive di benefici particolari, hanno natura di norme eccezionali e, dunque, non possono essere applicate estensivamente o analogicamente, l’attività lavorativa pre-ruolo prestata alle dipendenze di una scuola paritaria non può essere riconosciuta né ai fini della ricostruzione di carriera, né ai fini della progressione economica.

Corte appello sez. lav. - Genova, 22/03/2019, n. 71