In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", è da intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui non può essere equiparata una prova meramente insufficiente.
Per la Suprema Corte la "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", di cui all'art. 18, comma 7 Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria, trovano spazio solo laddove risulti chiara, evidente e facilmente verificabile l'assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui non può essere equiparata una prova meramente insufficiente oppure caratterizzata da elementi di per sé opinabili o non univoci.
Corte di Cassazione, Sez. Lav. 4 marzo 2021, n. 6083










