In assenza di parametri normativi specifici ed analitici idonei a consentire la determinazione del c.d. minimo vitale ben può il giudice dell’'esecuzione, in considerazione degli elementi concreti del caso (e non dovendo fare neces­sariamente riferimento all'importo di trattamen­to minimo di pensione indicato dallo stesso en­te erogatore) pervenire all'individuazione dell’'importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato adeguati mezzi di vita.

Corte di Cassazione, sez. Ili civ., 26 agosto 2014, n. 18225