In assenza di parametri normativi specifici ed analitici idonei a consentire la determinazione del c.d. minimo vitale ben può il giudice dell’'esecuzione, in considerazione degli elementi concreti del caso (e non dovendo fare necessariamente riferimento all'importo di trattamento minimo di pensione indicato dallo stesso ente erogatore) pervenire all'individuazione dell’'importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato adeguati mezzi di vita.
Corte di Cassazione, sez. Ili civ., 26 agosto 2014, n. 18225










