Il dipendente pubblico può essere temporaneamente assegnato allo svol­gimento di mansioni proprie della qualifica superiore (c.d. "reggenza"), senza che si producano i relativi effetti economici, solo in caso di straordi­narietà e temporaneità dell'esigenza della PA e soltanto qualora sia stato aperto il procedimento per la copertura del posto vacante.

Corte di cassazione, sez. lav., 6 marzo 2013, n. 5550