Ai sensi dell'art. 30 comma 2, d.P.R. 3 maggio 1987 n. 686 il pubblico dipendente è obbligato a rendere nota all'Amministrazione di appartenenza la dimora che avrà (naturalmente se diversa da quella ordinaria, che coincide con la residenza anagrafica o altra preventivamente comunicata alla stessa Amministrazione di appartenenza) durante il periodo di aspettativa per malattia o altro legittimo impedimento; di conseguenza, il mancato adempimento di tale onere è sufficiente per qualificare tale omissione come una ingiustificata assenza alla visita di controllo da parte degli organi sanitari pubblici deputati a tale funzione.
Tar Basilicata, sez. I, 20 gennaio 2014, n. 56










