La Legge n. 62 del 2000 detta norme di indirizzo che devono ispirare l’attività di insegnamento delle scuole non statali, garantisce la parità di trattamento agli studenti dei due tipi di scuola attraverso l’equiparazione dei rispettivi titoli di studio, ma così come non attribuisce alle scuole paritarie private gli stessi finanziamenti e le stesse erogazioni di beni e di servizi disposti per la scuola pubblica, neppure equipara i servizi prestati dai docenti nei due tipi di scuola, ma nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, assicura alle scuole paritarie piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. La piena equiparazione del servizio prevista dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 è limitata ad alcune categorie di scuole non statali (materne autorizzate, elementari parificate, sussidiate e private autorizzate, secondarie legalmente riconosciute e secondarie pareggiate), aventi natura giuridica diversa da quella delle scuole paritarie. Le scuole paritarie, infatti, sono gestite da soggetti privati, senza alcun obbligo in merito alle modalità di reclutamento dei docenti e del personale direttivo, nonché in merito alla carriera ed alla risoluzione del rapporto di lavoro, avendo come unico requisito il possesso del titolo di abilitazione e l’onere di applicare i ccnl di settore. Ne consegue che il servizio prestato nelle scuole paritarie private dai docenti non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera, in quanto non riconosciuto dalla legge.
Tribunale sez. lav. - Torino, 16/06/2017, n. 1039










