In una sentenza del luglio 2024, la Corte di Cassazione Civile ha affrontato il tema della responsabilità di un Istituto scolastico e dei docenti di educazione fisica in seguito a un infortunio subito da una studentessa durante una lezione di ginnastica.
Il fatto
L’episodio risale al 2012, quando, presso una scuola superiore in Veneto, i docenti organizzarono una partita di rugby durante una lezione di educazione fisica. Durante il gioco, una studentessa cadde violentemente all’indietro in seguito a un contrasto di gioco, battendo la nuca contro il pavimento.
A causa del mancato risarcimento per le lesioni riportate, la famiglia della studentessa intentò causa contro la scuola e il Ministero dell’Istruzione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. La famiglia sosteneva che la studentessa era stata obbligata a partecipare all’attività fisica, e, in base a questo vincolo, riteneva responsabili i docenti, la scuola e il Ministero ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. L'articolo infatti stabilisce la responsabilità di precettori e maestri per i danni causati dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
L'iter processuale
Il caso fu inizialmente esaminato dal Tribunale di Venezia, che nel 2019 rigettò la domanda della famiglia con la sentenza n. 2030. Successivamente, la Corte di Appello di Venezia confermò la decisione di primo grado con la sentenza n. 333 del 2021.
Non soddisfatta, la famiglia della studentessa ricorse in Cassazione. La Corte di Cassazione Civile, con la pronuncia n. 20790 del 25 luglio 2024, confermò le decisioni dei giudici di grado inferiore, rigettando il ricorso. La Corte non ha riscontrato le responsabilità attribuite alla scuola e ai docenti, ritenendo che tali responsabilità non fossero adeguatamente provate.
Le motivazioni della sentenza
Secondo la Corte di Cassazione, per attribuire una responsabilità ai docenti ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, devono essere soddisfatte alcune condizioni fondamentali. In primo luogo, è necessario dimostrare che l’infortunio sia stato causato da un comportamento illecito di un altro studente. In questo caso, ciò avrebbe significato provare che un compagno di classe aveva agito con violenza non conforme alle regole del rugby.
In secondo luogo, occorre dimostrare che la scuola non avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire l’incidente. Nel caso specifico, però, i giudici hanno ritenuto che i docenti avessero fornito adeguate istruzioni e vigilanza. Infatti, l’attività era stata organizzata come esercizio propedeutico al rugby, e gli insegnanti presenti erano quattro, oltre all'esperto esterno.
Inoltre, è stato accertato che il pavimento della palestra fosse in linoleum, un materiale comunemente utilizzato per la sua capacità di attutire i colpi, rispettando quindi gli standard di sicurezza previsti per le palestre.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che il Ministero dell’Istruzione include la pratica sportiva nei programmi di educazione fisica per le scuole superiori, e che attività come gare sportive tra squadre sono considerate parte integrante di tali programmi.
Il profilo assicurativo
Per quanto riguarda l’aspetto assicurativo, l’evento si è verificato durante un’attività coperta da tutela assicurativa. Sia l’INAIL che le eventuali polizze integrative stipulate dalla scuola garantiscono una copertura per incidenti di questo tipo. L’INAIL provvede solo all’indennizzo per i casi particolarmente gravi come la morte e le eventuali invalidità permanenti superiori al 6° grado, mentre la polizza integrativa offre ulteriori rimborsi, comprese le spese mediche.
Per quanto riguarda la responsabilità civile della scuola, i giudici non hanno riscontrato colpe nell’accaduto. Tuttavia, qualora fosse stata dimostrata una responsabilità, la polizza integrativa avrebbe coperto anche tale evenienza.
La pronuncia della Corte di Cassazione evidenzia come la responsabilità degli istituti scolastici e dei docenti debba essere sempre subordinata alla prova di specifici elementi. Non basta la semplice occorrenza di un infortunio durante un’attività scolastica per attribuire responsabilità. È necessario dimostrare che ci sia stata una condotta negligente o un comportamento illecito da parte di terzi. Inoltre, il caso sottolinea l’importanza delle misure assicurative a tutela degli studenti e degli istituti. La Corte ha ribadito che, nel contesto di un’attività sportiva regolarmente organizzata e monitorata, i rischi connessi sono da considerarsi insiti nella natura stessa dell’attività. Pertanto, salvo prova contraria, non è possibile imputare responsabilità agli insegnanti o alla scuola.