La vicenda legale trae origine dall’impugnazione del decreto di depennamento dalle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2018/2021 di una assistente amministrativa e dalla sua conseguente revoca del ruolo disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Piemonte – ATP di Alessandria/Asti. Il Tribunale del lavoro di Asti ha annullato il depennamento dalle graduatorie ATA di un'assistente amministrativa, deciso dall'Ufficio scolastico regionale USR Piemonte, per presunta dichiarazione mendace su un prestato servizio che non riguardava un requisito essenziale per l'accesso ma un titolo aggiuntivo per il punteggio.
Gli avvocati hanno dimostrato in tribunale che i provvedimenti emessi erano illegittimi, sostenendo che il servizio prestato dalla ricorrente nell’anno scolastico 2017/2018 è valido sia giuridicamente che economicamente, poiché svolto in base alle graduatorie del triennio 2014/2017, nelle quali la ricorrente era regolarmente inserita senza alcuna dichiarazione mendace.
Il Giudice ha deciso per l’illegittimità dell’esclusione dalla graduatoria, stabilendo che, poiché la dichiarazione mendace non riguardava un requisito di accesso, non era applicabile la decadenza prevista dal DPR 445/2000 e dunque dichiarato la non applicabilità della decadenza ex. art. 75 DPR 445/2000, stabilendo il diritto al reinserimento con punteggio rettificato.
La ricorrente ha quindi ottenuto il diritto al reinserimento nelle graduatorie ATA con il punteggio rettificato, detraendo solo i sei punti relativi al servizio non riconosciuto.










