L'Aran con parere del 6 settembre 2021 chiarisce che al personale del comparto Scuola, anche se in part time non superiore al 50 % di quello pieno, è inibita la possibilità di assumere altra attività di lavoro subordinato pubblico.
Secondo l'ARAN nel nostro ordinamento, sopravvive una specifica disposizione legislativa degli impiegati civili dello Stato (art.1, comma 58, legge n.662/1996) in base alla quale l'autorizzazione ad altro impiego subordinato, deve essere negata se l'altro rapporto subordinato debba intercorrere con altra PA, se non espressamente prevista dalla legge.
All'Aran era stato chiesto se al lavoratore in part time, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, possa essere consentito instaurare altro rapporto di lavoro con un ente locale.
La disposizione contrattuale, cui fare riferimento per i personale ATA, è contenuta all'art.58 del CCNL 29/11/2007 che, per il personale a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno, ha previsto la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa sia subordinata che autonoma, purché non sussistano elementi di conflitto d'interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dalle amministrazioni interessate.
La disciplina delle incompatibilità è contenuta nel D.lgs. n.165/01 che sulla specifica materia, ha previsto un rinvio espresso alle disposizioni sulle incompatibilità previste per gli impiegati civili dello Stato (Art.1, commi 58 e ss. della Legge n.662/1996). Quest'ultima normativa esclude che il personale a tempo parziale possa svolgere altra attività di lavoro subordinato pubblico.
Pertanto, al personale docente e ATA, in part-time non superiore al cinquanta percento di quello a tempo pieno, non può essere consentito di svolgere altra attività lavorativa con rapporto di lavoro pubblico, anche se trattasi dell'ente locale.
Di conseguenza le disposizioni contrattuali che permettono, in via di principio, l'esercizio di altre attività autonome o subordinate al dipendente con rapporto di lavoro non superiore al cinquanta percento di quello a tempo pieno, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ed in assenza di un conflitto di interessi, devono essere interpretate in senso limitativo, perchè escludono la costituzione di altro rapporto di lavoro pubblico.