È pacificamente ascritta all’esclusiva disponibilità del dirigente scolastico la delega (di funzioni) ai docenti della presidenza dei consigli di classe - ed estensivamente dei dipartimenti, gruppi di progetto o di lavoro et similia, atteso che lo prevede espressamente la legge (articolo 5, comma 8, T.U. 297/1994). Ciò sebbene i profili attinenti alla funzione docente sembrino largamente prevalere o siano tutt’altro che marginali: per cui, a essere coerenti, dovrebbe valere quanto argomentato a proposito delle funzioni strumentali. Parimenti, nessun dubbio può sussistere per gli incarichi di collaborazione, previsti e remunerati dall’articolo 88 del CCNL scuola 29.11.2007, rientranti nelle prerogative del dirigente perché tipicamente riferibili all’attività amministrativo-gestoria: responsabile di plesso o sezione staccata, di biblioteca, dei laboratori, etc.
La delega di funzioni può altresì riscontrarsi nell’ipotesi prevista dall’articolo 44 del D.I. 129/2018, di svolgimento di singole attività negoziali affidate al Direttore SGA o a uno dei docenti collaboratori individuati ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 e ancor più dal comma 83, articolo 1, della legge 107/2015 (che dovrebbe ragionevolmente dispiegare un effetto assorbente, in un rapporto di continenza). Trattasi di soggetti diversi dai docenti incaricati di collaborare con - i non più esistenti nell’ordinamento giuridico - direttori didattici e presidi, eletti dal Collegio dei docenti (articolo 7, comma 2, lett. h, T.U. 297/1994, implicitamente abrogato per ius superveniens), tra i quali poi scegliere obbligatoriamente il sostituto, in caso di propria assenza o proprio impedimento, per l’esercizio di tutte le funzioni direttive e in modo automatico (articolo 7, cit. e successivo articolo 396, 5° comma): a ben vedere neanche qui sussistendo i presupposti della delega, per essere le competenze del prescelto collaboratore - significativamente qualificato vicario - già definite ex lege. Mutata la configurazione giuridica delle istituzioni scolastiche, ora enti-organi funzionalmente autonomi e non più mere articolazioni periferiche del Ministero dell’istruzione, e perciò istituita la qualifica dirigenziale sostitutiva di quella direttiva propria di un sistema etero-normato, sono quindi venute meno, in materia, le pregresse competenze del Collegio dei docenti e dunque le figure dei docenti collaboratori eletti e, soprattutto, del docente vicario (Consiglio di Stato, sez. seconda, 26 luglio 2000, n. 1021 e, conformemente, circolari ministeriali nn. 193 e 205 del 2000).
Vale dunque - non venendo in considerazione nessuna esigenza di sistema atta a escluderla per la dirigenza scolastica a motivo della sua (contenuta) specificità - la generale disciplina dettata per tutta la dirigenza pubblica di seconda fascia (cioè preposta alla direzione di uffici dirigenziali non generali) dall’articolo 17 del D.Lgs. 165/2001, che consente la delega di alcune competenze del dirigente in determinate materie a dipendenti del proprio ufficio che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.
Tali materie concernono: l’attuazione di progetti, con l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi; l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; la direzione, il coordinamento e il controllo dell’attività dei dipendenti uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso d’inerzia; la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.
Per i dirigenti scolastici queste disposizioni di valenza generale sono integrate - non sostituite! - dalla norma riveniente dal combinato disposto dell’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 e dell’articolo 1, comma 83 della legge 107/2015, che - lo si rammenta - consente la delega ai docenti di specifici, ma non elencati, compiti relativi alle proprie funzioni latamente organizzative e amministrative, nonché al DSGA (ex articolo 44 del D.I. 129/2018, cit.) la delega di singole attività negoziali e di ufficiale rogante nella stipula di contratti che richiedono la forma pubblica: indubbiamente gli uni e l’altro ricoprenti, nei rispettivi ambiti, le posizioni funzionali più elevate. Il più ampio margine operativo del dirigente scolastico è dovuto alla sua posizione di soggetto apicale di una pubblica amministrazione, ex articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Ma non vale comunque ad attenuare i limiti dell’uso della delega, comuni a tutta la dirigenza pubblica:
oggetto circoscritto;
sussistenza di specifiche e comprovate ragioni di servizio;
predeterminazione dei tempi;
consequenziale inapplicabilità (ante) dell’articolo 2103 del codice civile (sul ius variandi e trattamento retributivo connesso alle superiori mansioni svolte).