Mi corregga se quanto dico di seguito non è corretto: l'obbligo di segnalazione alla Procura della Corte dei Conti insorge solamente quando si viene a conoscenza del danno per l'erario.

L'infortunio non costituisce in sè un danno erariale, ma può esserne all'origine qualora sia avviato dalla famiglia un processo in sede civile per ottenere un risarcimento.

Se in sede civile è disposto il risarcimento, l'Amministrazione è dunque vittima di un danno erariale indiretto, per il quale può rivalersi, ai sensi della legge 312/1980, sul dipendente che ha causato il fatto.

Solo all'esito del processo scatta dunque l'obbligo di denuncia e non per ogni infortunio che si verifichi.

Risposta

Proprio così, in caso di condanna al risarcimento del danno il dirigente scolastico è tenuto ad inviare alla procura regionale della corte dei conti un dettagliato rapporto, per le valutazioni di competenza circa l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti dei presunti responsabili.

All'istituzione scolastica che abbia risarcito il danno al terzo (genitore) è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti del personale che si sia reso responsabile per dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza degli alunni.

La responsabilità per rivalsa può riguardare Il dipendente (docente, collaboratore scolastico o dirigente) a seconda del rispettivo ambito di responsabilità

Di conseguenza la Corte dei Conti può condannare il dipendente (docente, collaboratore scolastico o dirigente) a rifondere le somme liquidate dall’amministrazione a titolo di risarcimento danni, qualora venisse accertato il dolo o la colpa grave del dipendente che direttamente abbia cagionato l’evento dannoso (art.61, comma 2, della legge 11 luglio 1980 n.312).

Il giudizio di responsabilità può essere instaurato dal Procuratore regionale di propria iniziativa tutte le volte che lo ritenga necessario per la tutela degli interessi patrimoniali dello Stato o come spesso capita l’azione di rivalsa viene promossa a seguito di denuncia da parte dell'amministrazione danneggiata.

Qualora in sede di giudizio di responsabilità si accerti che la denuncia a carico del dipendente è stata omessa per dolo o per colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche il responsabile della omessa denuncia.

Il termine per adempiere all’obbligo della denuncia decorre da quando l’amministrazione ha subito il danno, cioè da quando ha operato l’effettivo esborso del risarcimento.

Nel caso di infortunio degli alunni l’obbligo della denuncia si realizza non nel momento in cui si è verificato l'incidente dell'alunno

  • ma da quando la scuola o la direzione scolastica regionale abbia corrisposto il risarcimento del danno;
  • ovvero, da quando la scuola abbia convenuto con il terzo l’entità del risarcimento attraverso il contratto di transazione;
  • ovvero, da quando la scuola sia stata condannata con sentenza passata in giudicato a corrispondere il risarcimento danni.

La responsabilità del dipendente non scaturisce in modo automatico sul solo presupposto che la scuola abbia indennizzato i terzi danneggiati, ma è stabilita caso per caso dalla Corte dei Conti, che ha giurisdizione piena ed esclusiva in materia di responsabilità patrimoniale dei dipendenti pubblici.

L’azione di risarcimento della Corte dei Conti si prescrive nel termine di cinque anni.

Di conseguenza, l’istituzione scolastica qualora sia stata condannata a risarcire il danno, nelle more del giudizio di responsabilità nei confronti del dipendente davanti alla Corte dei Conti, è opportuno, in via cautelativa, che notifichi al presunto responsabile un atto di costituzione in mora, con l’invito a rimborsare spontaneamente le somme dalla stessa liquidate, al fine di evitare il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti e la conseguente lievitazione della somma da pagare, gravata da interessi moratori, accessori ed altre spese di giudizio.

L’atto di messa in mora al presunto responsabile (presunto perché tale è da ritenersi il docente fino alla conclusione del giudizio di responsabilità della Corte dei Conti ) ha il duplice scopo:

  • manifestare l’intento della scuola di volersi rivalere nei confronti del dipendente;
  • evitare che il decorso del tempo possa determinare la prescrizione dell’azione di risarcimento.

Da parte del dipendente vi potrebbe essere anche l’interesse ad aderire al pagamento bonario del danno, specialmente nei casi in cui più evidente e indiscussa appaia la sussistenza della sua responsabilità dolosa o colposa, perché ciò servirebbe ad evitare che il risarcimento venga gravato da interessi, accessori ed altre spese che inevitabilmente conseguono ad un giudizio avente buona probabilità di concludersi in modo sfavorevole per il dipendente stesso.