di Anna Armone in Amministrare la Scuola n.5 del 2021

Il giudizio di responsabilità si svolge davanti alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti e può essere instaurato dal Procuratore regionale di propria iniziativa tutte le volte che lo ritenga necessario per la tutela degli interessi patrimoniali dello Stato o a seguito di denuncia da parte dell’amministrazione danneggiata.

La Corte dei Conti esercita la giurisdizione, ai sensi dell’art. 103, comma secondo della Costituzione, nelle “materie di contabilità pubblica e…(le) altre specificate dalla legge”. Essa è, pertanto, tra i giudici amministrativi deputati a conoscere delle controversie tra cittadini e pubblica amministrazione. Mentre per la individuazione delle materie specificate dalla legge non è stato sollevato alcun problema interpretativo poiché è prevista l’esplicita previsione legislativa, maggiori problemi si pongono con riferimento alla prima parte poiché si può ritenere, alternativamente, che ogni questione che concerne la contabilità pubblica rientri nella giurisdizione del giudice contabile, ovvero che occorra comunque l’esplicita previsione della legge che specifichi in quali casi si sia in presenza di materia di contabilità pubblica devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, di cui all’art 103, comma 2 Cost., la Corte dei Conti è organo con carattere speciale ed esclusivo: speciale, perché ha un ambito ben determinato, la tutela dell’erario, ed esclusivo perché in questo ambito è l’unico giudice. Si tratta di una giurisdizione piena, poiché la Corte dei conti conosce delle controversie sotto il duplice aspetto dell’accertamento dei fatti e dell’applicazione del diritto. Inoltre, essa non è vincolata né dalle precedenti statuizioni della pubblica amministrazione, né dalle domande o dai motivi formulati dalle parti o dal PM.

Responsabilità amministrativa responsabilità contabile

È opportuno sottolineare, sul piano terminologico e concettuale, la fondamentale distinzione tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile dell’agente pubblico, spesso unificata terminologicamente nella generica nozione di responsabilità amministrativo-contabile. In realtà, è preferibile tenere ben distinti i due tipi di responsabilità sopra richiamati, poiché la responsabilità contabile è quella particolare responsabilità patrimoniale in cui possono incorrere solo alcuni pubblici dipendenti, ovvero gli agenti contabili, qualifica spettante, ai sensi dell’articolo 74 del R.D. nr. 2440 del 1923 e dell’articolo 178 del R.D. nr. 827 del 1924, ai soggetti che hanno il maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e, in particolare: a) agli agenti della riscossione o esattori, incaricatici riscuotere le entrate; b) agli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell’esecuzione dei pagamenti; c) agli agenti consegnatari, incaricati della conservazione di generi, oggetti e materie appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli agenti contabili rispondono sotto l’aspetto patrimoniale per la mera discrasia esistente, per difetto, tra la quantità di beni o denaro a proprio carico “di diritto” e la quantità realmente esistente “di fatto”. La colpevolezza dell’agente si presume, e sulla stessa grava l’onere di dimostrare che la sottrazione o la perdita non è a lui imputabile a titolo di dolo o colpa grave, o che si è verificata per caso fortuito o forza maggiore, che sono stati adottati tempestivamente i provvedimenti le cautele procedimentali necessari per la conservazione del denaro o dei beni avuti in consegna. In definitiva, la responsabilità contabile disciplinata in modo più rigoroso rispetto alla responsabilità amministrativa, in quanto nella prima la pubblica accusa non deve dimostrare in giudizio la colpevolezza dell’agente contabile presunto autore del danno, sul rilievo che quest’ultima si presume. L’obbligo di restituzione che nasce in Capo all’agente contabile, giustificherebbe, ad avviso della giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte dei Conti, l’impossibilità di fare applicazione del potere riduttivo dell’addebito nei casi di responsabilità contabile. Tutti gli agenti contabili sono sottoposti, incasso di danni arrecati all’Ente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni, alla responsabilità contabile, mentre la maggior parte degli stessi, tranne limitate eccezioni tassativamente previste dalla Legge, come nell’ipotesi del funzionario delegato o del consegnatario di beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, sono soggetti all’obbligo della presentazione del conto giudiziale, ai sensi dell’articolo 610 del citato R.D. nr. 827 del 1924, presso le competenti Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, ai fini dell’instaurazione del giudizio di conto. Tale tipo di giudizio, che si incardina per “fictioiuris” con la semplice presentazione del conto presso i suddetti Uffici della Corte dei Conti, previa parificazione dello stesso ad opera del competente organo dell’Amministrazione, risulta attualmente disciplinato dagli articoli 27 e seguenti del R.D. nr. 1038 del 1933 e dagli articoli 44 e seguenti del R.D. nr. 1214 del 1934. Al termine dell’attività istruttoria svolta dal Magistrato incaricato, coadiuvato dai revisori dei conti, accompagnata dalla relazione di cui all’articolo29 del R.D. nr. 1038 del 1933, contenente l’esposizione dei risultati dell’esame svolto e la propria proposta in ordine alla definizione del giudizio, viene emanato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale senza la fissazione di alcuna Udienza, il decreto di discarico, che attesta la regolarità del conto e della gestione in esso rappresentata, oppure, in caso di non concordanza tra le conclusioni del Magistrato in parola, del Presidente del Procuratore Regionale, si verifica l’automatica iscrizione nel ruolo di Udienza del conto per l’eventuale pronuncia di condanna a carico del contabile al pagamento di una somma di cui risulti debitore.