L'art. 125 comma 8, d.lg. n. 163 del 2006 si limita a richiedere la previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, ma non impone, assolutamente, l'acquisizione di un numero minimo di offerte, con l'ovvia conseguenza che la procedura non può ritenersi illegittima laddove solo alcuni degli operatori consultati abbiano inteso presentare la loro offerta.
Il requisito generale dell'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto richiesto dall'ari. 84 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006 deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione
alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. (1).
È regola acquisita che nelle Commissioni di gara è sufficiente che la maggioranza dei membri sia composta da soggetti forniti di competenze « specifiche » rispetto all'oggetto della gara stessa.
La disciplina dei procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia è da rinvenirsi, oltre che nell'ari. 125, d.lg. n. 163 del 2006, unicamente nella lex specialis di gara, con il solo limite del rispetto dei prìncipi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e dal regolamento (art. 125 comma 11, decreto citato) (nella fattispecie, i criteri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione nel Capitolato Tecnico Amministrativo e le diffuse motivazioni riportate dalla Commissione di gara a sostegno dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle società offerenti per ogni fattore ponderale previsto appaiono rispettosi dei prìncipi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e, in ogni caso, congrui avuto riguardo allo specifico metodo di scelta del contraente osservato e al valore dell'appalto).
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA N. 334 - Sez. I — 11 giugno 2013










