Per il sistema di scelta, riferito all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Codice degli Appalti riduce fortemente la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà della medesima di integrare il bando, in quanto dovrebbe essere quest'ultimo a prevedere e specificare eventuali sotto — criteri di valutazione; può invece ritenersi ammesso che la medesima Commissione fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti, la mancata fissazione dei criteri motivazionali, d'altra parte, non inficia l'operato della medesima Commissione, ove quest'ultima fornisca comunque un'argomentata motivazione circa i giudizi formulati.

CONSIGLIO DI STATO n.5157 - Sez. VI — 15 settembre 2011