Il giudizio negativo di promozione di un alunno di scuola secondaria non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativi. Non occorre la comunicazione dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento di non ammissione di un alunno secondano alla classe successiva. In sede di sindacato di un giudizio di non promozione di un alunno secondario, non è deducibile il vizio di disparità di trattamento.
In sostanza il TAR con l’annotata decisione ha affermato quanto segue:
Che le valutazioni dei docenti sulla preparazione degli alunni, sia in sede di giudizi quadrimestrali che in sede di scrutinio finale, costituiscono espressione di un giudizio di natura tecnico-didattica. Come tale, non è quindi sindacabile nel merito. In tale sede giurisdizionale l'indagine va limitata alla ricerca di eventuali contraddizioni o manifeste illogicità nel procedimento che ha portato all'emanazione dell'atto finale di non promozione dell'alunno;
Che non occorre la comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto l'alunno, destinatario del provvedimento, è costantemente informato della propria situazione scolastica attraverso i voti attribuiti alle prove orali e scritte sostenute durante l'anno scolastico. D'altra parte i genitori vengono informati, nel corso dei colloqui ordinar! e settimanali, sull'andamento scolastico dei figli;
Che i giudizi scolastici, per costante giurisprudenza, non sono sindacabili per il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, perché essi sono diretti a valutare la complessiva personalità del soggetto. Invero, in tal caso qualunque raffronto, avvenendo fra situazioni non omogenee, non potrebbe avere alcun valore al fine della valutazione dell'impegno scolastico dei due soggetti
Tar Sardegna, 15 luglio 2002, n. 882