Il giudizio negativo di promozione di un alunno di scuola secondaria non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativi. Non occorre la comunicazione dell'avvio del procedimento per l'emanazio­ne del provvedimento di non ammissione di un alunno secondano alla classe successivaIn sede di sindacato di un giudizio di non promozione di un alunno seconda­rio, non è deducibile il vizio di disparità di trattamento.

In sostanza il TAR con l’annotata decisione ha affermato quanto segue:

Che le valutazioni dei docenti sulla preparazione degli alunni, sia in sede di giudizi quadri­mestrali che in sede di scrutinio finale, costituiscono espressione di un giudizio di natura tecnico-didattica. Come tale, non è quindi sindacabile nel merito. In tale sede giurisdizionale l'indagine va limitata alla ricerca di eventuali contraddizioni o manifeste illogicità nel procedimento che ha portato all'emanazione dell'atto finale di non promozione dell'alunno;

Che non occorre la comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto l'alunno, destinatario del provvedimento, è costantemente informato della propria situazione scolastica attraverso i voti attribuiti alle prove orali e scritte sostenute durante l'anno scolastico. D'altra parte i genitori vengono informati, nel corso dei colloqui ordinar! e settimanali, sull'andamento scolastico dei figli;

Che i giudizi scolastici, per costante giurisprudenza, non sono sindacabili per il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, perché essi sono diretti a valutare la complessiva personalità del soggetto. Invero, in tal caso qualunque raffronto, avvenendo fra situazioni non omogenee, non potrebbe avere alcun valore al fine della valutazione dell'impe­gno scolastico dei due soggetti

Tar Sardegna, 15 luglio 2002, n. 882