Il giudizio di non ammissione alla classe successiva, espresso dal Consiglio di classe, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa di carattere tecnico-didattico insindacabile in sede giurisdizionala, salvo che nei casi di manifesta erroneità o contraddittorietà o di inattendibilità del giudizio stesso.
Tar Basilicata, Sez. I, 14 ottobre 2009, n.525