Il principio di immediatezza della contestazione  disciplinare deve intendersi in senso relativo ed è, dunque, compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l'accertamento e la valutazio­ne dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa sia suscettibile di far ritardare il provve­dimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.

La specificità della contestazione non richiede l'os­servanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed es­senziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, al fine di consentire al lavoratore incolpato un'idonea e piena difesa.

Cassazione civile, sez. lav., 15 giugno 2016, n. 12337