Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti dell'Amministrazione ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti la pretesa risarcitoria si collega necessariamente al rapporto di pubblico impiego, che risulta esistente (perché costituito con efficacia retroattiva) nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica, con la conseguenza che la relativa domanda è devoluta, in virtù di tale collegamento, alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto.

TAR CAMPANIA n. 5863 - Sez. VIII — 16 dicembre 2011