Una docente immessa in ruolo su sostegno infanzia da GAE a. s. 19-20 ha espletato l'anno di formazione e prova nell' a. s. 2019-2020 ma a seguire della sentenza del TAR è risultata negativa riguardo legittimazione della immissione. La stessa docente è attualmente destinataria di contratto a tempo determinato per l'immissione nel ruolo per l’anno scolastico 2025-2026 di cui all’art. 59 c. 4 del decreto n. 73 del 2021. La docente deve ripetere l'anno di formazione e di prova ?

Risposta

La questione riguarda la necessità di ripetere l'anno di formazione e prova per una docente immessa in ruolo in base al Decreto Sostegni-bis (Decreto-Legge n. 73/2021, art. 59, comma 4), che prevede l'immissione in ruolo con contratto a tempo determinato per il successivo anno scolastico 2025-2026. Considerando i dettagli forniti, ecco l'analisi normativa e la risposta.

Riferimenti normativi e analisi

  1. Anno di formazione e prova (art. 59, comma 4, D.L. 73/2021):
    • Le docenti assunte ai sensi dell'art. 59, comma 4, devono svolgere un periodo di prova durante il primo anno di servizio dopo l’immissione in ruolo.
    • L'anno di prova ha lo scopo di valutare le competenze professionali in relazione al nuovo contratto e al ruolo ottenuto.
  2. Anno di prova precedente (a.s. 2019-2020):
    • La docente ha svolto l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2019-20.
    • Tuttavia, la sentenza negativa del TAR ha invalidato l’immissione in ruolo originaria, rendendo nulli gli effetti giuridici di tale contratto. Pertanto, non è possibile considerare valido l'anno di prova svolto nel 2019-20 ai fini della conferma del ruolo.
  3. Normativa sull'anno di prova:
    • Il Lgs. 297/1994, art. 437, stabilisce che l'anno di formazione e prova è obbligatorio per la conferma in ruolo.
    • L'anno di prova è necessario anche in caso di nuovo accesso al ruolo su diversa procedura o contratto, a meno che non sia riconosciuto valido un anno di servizio già svolto nello stesso ordine e grado.

L’art. 2 del D.M. n. 226/2022 elenca il personale docente tenuto allo svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. Spetta dunque alla nota annuale MIM individuare chi risulta escluso da un simile obbligo. Nella nota MIM prot. n. 202382 del 26/11/2024, a tale proposito, si legge: “Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.”

Pertanto, la docente deve ripetere l’anno di formazione e di prova ai fini della conferma del ruolo, per i seguenti motivi:

  • L’anno di prova svolto nell’a.s. 2019-20 non è valido a causa dell’annullamento dell’immissione in ruolo per effetto della sentenza negativa del TAR.
  • L’attuale contratto a tempo determinato per l’immissione in ruolo ex 59, comma 4 richiede esplicitamente lo svolgimento dell’anno di formazione e prova come condizione per la conferma del ruolo.

In caso di ulteriori dubbi o interpretazioni legate a particolari circolari ministeriali o altre normative, è consigliabile consultare l’Ufficio Scolastico Regionale o il Ministero dell’Istruzione.