Per converso - e iniziando dalla generale disciplina codificata nell’articolo 17 del D.Lgs. 165/2001 - non vi è possibilità di delega per la formulazione di proposte e nell’espressione di pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; per lo svolgimento di compiti da questi delegati, secondo il brocardo delegatus delegare non potest, a meno che la facoltà di subdelega non sia espressamente prevista (a mo’ d’esempio, in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, ex articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008); per la concorrenza nell’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui si è preposti; per la valutazione del personale, nel rispetto del principio del merito ai fini di progressioni economiche e corresponsione di indennità e premi incentivanti. 

Così, nello specifico, il dirigente scolastico non può delegare la comunicazione all’USR dell’organico o della disponibilità di posti. 

Non può del pari esservi delega nella formulazione di proposte ed espressione di pareri richiesti dalle superiori autorità; per i compiti specifici dalle medesime delegati; nella valutazione del personale (nella scuola solo in parte, fino a quando non sarà istituito un compiuto sistema di valutazione di tutto il personale dipendente). 

Ancora, non possono - pur in assenza di un esplicito divieto legale - sensatamente essere delegati atti, o meglio attività, dotati di valore strategico, quali la definizione delle coordinate fondamentali del PTOF (poi elaborato dal Collegio dei docenti e infine deliberato dal Consiglio d’istituto). 

E lo stesso è a dirsi dell’analogo potere-dovere di proposta al Consiglio d’istituto per la determinazione dell’indirizzo politico e di programmazione organizzativa delle attività delle istituzioni scolastiche; per la predisposizione del Programma annuale, strumento contabile-finanziario per l’attuazione del PTOF; per la Direttiva di massima al DSGA, intesa a perimetrare l’esercizio della sua autonoma competenza nel settore dei servizi amministrativi e dei servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale; per l’approntamento del Piano di lavoro del personale ATA (ovviamente in stretta collaborazione con il DSGA); per la stipula del Contratto integrativo d’istituto (che difficilmente sarebbe comunque sottoscritto dalla controparte sindacale in assenza del dirigente scolastico). 

Tra l’altro, riesce arduo ravvisare negli ambiti appena rassegnati la ricorrenza dei presupposti di una delega: oltre alla predeterminazione dei tempi di svolgimento, l’oggetto circoscritto e - soprattutto - la sussistenza di specifiche e comprovate ragioni di servizio. 

Inoltre, come accennato, il dirigente scolastico deve personalmente onorare incombenze imposte per legge o insite nell’esercizio di prerogative dell’autorità superiore; anche attinenti all’ambito processuale-giudiziario. 

Capita quasi sempre che l’Avvocatura dello Stato, anziché assumere direttamente la causa in una controversia di lavoro originatasi nell’istituzione scolastica, fa valere il disposto di cui all’articolo 417-bis del codice di procedura civile affidando a un dipendente dell’Amministrazione (e tale è il dirigente scolastico) - solo per il primo grado - la difesa in giudizio e/o le attività preliminari all’udienza e/o quelle successive: ciò nonostante l’esistenza di appositi, e più attrezzati, uffici per il contenzioso (ex articolo 12, D.Lgs. 165/2001), allocati nell’Ufficio scolastico regionale e/o nei dipendenti uffici territoriali periferici.

Altre due evenienze - ma molto meno frequenti - si verificano quando il direttore generale dell’USR si avvale della statuizione dell’articolo 23 del D.Lgs. 104/2010, contenente il codice del processo amministrativo, che in materia di diritto d’accesso agli atti amministrativi nei giudizi davanti al TAR consente la rappresentanza e la difesa dell’Amministrazione ad opera di un proprio dipendente; o quando - sempre il direttore dell’USR, mai un dirigente del medesimo ufficio o preposto agli ambiti territoriali (ex Provveditorato agli studi) - delega il potere di conciliare e di transigere davanti alle direzioni provinciali del lavoro nell’espletamento, non più obbligatorio, del tentativo di conciliazione.