- Può il Dirigente indire nuove elezioni?
- Per la classe nella quale non vi è stata l’elezione del rappresentante ,in caso di irrogazione di sanziona disciplinare la quale prevede l’organo completo di tutte le componenti, come bisognerebbe operare in assenza di tali rappresentanze?
- Quali sono nel caso rappresentato al punto 2, quali sono i necessari passaggi endoprocedimentali che il Dirigente deve compiere per assicurarsi l’inoppugnabilità della sanzione?
Si ringrazia in anticipo per la risposta
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si chiarisce in via preliminare che il punto decisivo è distinguere tra assenza “apparente” della componente genitori e assenza reale di rappresentanti validamente in carica.
Ciò detto si chiarisce che anche nella scuola secondaria di primo grado, il dato rilevante che emerge dalle disposizioni è il principio secondo cui
i rappresentanti elettivi dell’anno precedente continuano a far parte del consiglio della classe successiva fino all’insediamento dei nuovi eletti, e quindi devono essere convocati fino a quando non subentrino nuovi rappresentanti.
Secondo questo principio si è espresso anche il TAR Campania che con la sentenza n. 529del 2021 ha annullato una sanzione disciplinare proprio perché la scuola aveva omesso di convocare i rappresentanti dei genitori ritenendo, erroneamente, che la componente fosse “mancante”.
Il TAR ha invece affermato che i componenti elettivi “restano in carica sino all’insediamento dei nuovi componenti” e che la loro mancata convocazione rende il consiglio di classe “organo incompleto” non legittimato ad assumere validamente la deliberazione disciplinare .
Riguardo l'altra domanda posta nel quesito: Se non è stato eletto alcun rappresentante, il dirigente può indire nuove elezioni, la prima risposta corretta è: prima di valutare nuove elezioni, il dirigente deve verificare se i rappresentanti dell’anno precedente siano ancora in carica in regime di prorogatio.
Questo vale in modo particolarmente forte proprio nel caso da Lei prospettato, cioè classe seconda: la giurisprudenza come sopra anticipato considera ancora operanti i rappresentanti della classe dell’anno precedente fino all’insediamento dei nuovi eletti.
Quindi, sul piano pratico e giuridico:
• se esistono i rappresentanti eletti l’anno precedente e non hanno perso i requisiti, essi vanno considerati ancora legittimati e devono essere convocati;
• solo se non esistono rappresentanti prorogati concretamente utilizzabili si pone il problema della componente non espressa.
Le disposizioni non contengono una disciplina espressa sulla “riedizione” o “suppletiva” dell’elezione per il caso di mancata elezione nella singola classe. Perciò, non si può affermare con sicurezza un obbligo o un divieto di indire nuove elezioni; ciò che si può dire con sicurezza è che non si può dare per inesistente la componente genitori senza aver prima verificato la prorogatio dei rappresentanti dell’anno precedente.
Pertanto, in caso di sanzione disciplinare, come operare se non vi è stata elezione del rappresentante? Occorre distinguere due ipotesi.
• Se i rappresentanti dell’anno precedente sono ancora in prorogatio devono essere convocati. La loro mancata convocazione espone la sanzione a un serio rischio di annullamento. Difatti come ha chiarito il TAR Campania, se i rappresentanti dei genitori erano ancora in carica e non sono stati convocati, il consiglio di classe risulta irregolarmente composto e la delibera disciplinare è viziata, senza che sia necessario dimostrare una “prova di resistenza”. Questa è la risposta più importante per il caso della classe seconda.
• Se invece la componente genitori non è stata realmente espressa il riferimento normativo è nell'art. 37 del d.lgs. 297/1994, secondo cui: “L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.” Questo dato normativo consente di sostenere che l’organo collegiale non è paralizzato dal fatto che una componente non abbia espresso propri rappresentanti.
In altri termini l’assenza della componente è tollerabile solo quando sia reale e non imputabile ad omessa convocazione di rappresentanti esistenti.
In conclusione nel caso concreto da Lei indicato, la soluzione giuridicamente più solida è questa: non considerare automaticamente “vacante” la componente genitori della classe seconda. Occorre prima verificare se siano ancora operanti i rappresentanti della corrispondente classe dell’anno precedente; se sì, essi vanno convocati e la loro omissione renderebbe la sanzione vulnerabile. Solo ove tale componente sia davvero inesistente, potrà farsi applicazione dell’art. 37 del d.lgs. 297/1994 sulla valida costituzione dell’organo anche in assenza di una componente non espressa .
Sul piano operativo i passaggi che come dirigente potrebbe compiere per rendere la sanzione il più possibile inattaccabile sono:
• Verificare e verbalizzare preliminarmente la posizione della componente genitori. Vale a dire: accertare formalmente se i rappresentanti dell’anno precedente siano ancora in carica in prorogatio; verificare se abbiano perso i requisiti; dare atto per iscritto di tale verifica.
• Individuare l’organo competente in base al tipo di sanzione: le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal consiglio di classe; le sanzioni che comportano allontanamento superiore a quindici giorni, o quelle più gravi, spettano al consiglio di istituto.
• Garantire il contraddittorio preventivo, secondo quanto affermato dall’art. 4, comma 3, del DPR 249/1998: “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”.
• Curare con precisione la convocazione e l’ordine del giorno
• Motivare in modo puntuale la decisione, evidenziando, in particolare, i fatti accertati, la loro gravità, le ragioni per cui la misura scelta è proporzionata ed educativa.









