La nostra scuola ha assegnato per l’a.s. 2025-26 alcuni incarichi specifici al personale ata e specificatamente a collaboratori scolastici per il supporto speciale ad alcuni alunni disabili particolari.

Tra gli assegnatari alcuni di loro risultano presenti nelle graduatorie provvisorie, pubblicate quest’estate, per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche volte alla valorizzazione del personale ata.

Poiché tali posizioni dovrebbero avere efficacia retroattiva addirittura a decorrere dall’a.s. 2024-2025 si pone il problema, comune a moltissime scuole, della liquidazione degli incarichi specifici svolti posto che esisteva a livello normativo( CCNL 2006-2009 - art 47 ) una incompatibilità tra posizioni economiche e incarichi specifici.

L’istituto a titolo cautelativo ha sospeso, solo per le persone suindicate, la liquidazione di detti compensi in attesa che il Ministero, a seguito di quesiti posti da vari sindacati, si pronunci in merito alla questione.

Ciò premesso si chiede :

a) Se le unità che risultino contemporaneamente assegnatarie di incarichi specifici e presenti nelle graduatorie per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche abbiano diritto alla liquidazione dell’incarico specifico svolto nell’a.s. 2025-2026;

b) In caso negativo se addirittura ci siano gli estremi per richiedere la ripetizione delle somme erogate per lo svolgimento di incarichi specifici attribuiti nell’a.s. 2024-25;

c) Se la scuola abbia agito correttamente sospendendo la liquidazione di detti incarichi anche a tutela degli stessi beneficiari. Distinti saluti

 

Risposta

Con riferimento al quesito posto si fa rilevare che la questione è di notevole complessità sistematica, in quanto si colloca al confine tra il regime previgente consolidato dalla prassi applicativa e il nuovo assetto introdotto dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, le cui disposizioni sulle posizioni economiche sono di recente e progressiva attuazione.

Il quadro normativo di riferimento

Come è noto l'art. 50 del CCNL 2006-2009 (come sostituito dalla Sequenza contrattuale del 25 luglio 2008) disciplinava le posizioni economiche per il personale ATA delle aree A e B. In attuazione di tale Sequenza, l'Accordo nazionale del 20 ottobre 2008 introduceva, all'art. 4.2, una clausola di incompatibilità espressa: "al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione"

Questa incompatibilità è stata confermata dalla giurisprudenza recente. Il Tribunale di Busto Arsizio, nella sentenza n. 945/2025, ha applicato tale regola detraendo dal dovuto a titolo di posizione economica le somme percepite per incarichi specifici, richiamando espressamente il disposto del citato art. 4.2 dell'Accordo del 20.10.2008.

Il nuovo CCNL 2019-2021 ha ridisegnato il sistema di classificazione professionale, introducendo nuove aree (Collaboratori, Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate Qualificazioni) in sostituzione delle previgenti aree A, As, B, C e D. In particolare l'art. 52 del nuovo CCNL — rubricato "Posizioni economiche all'interno delle Aree" — dispone: "Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori e nell'Area degli Assistenti possono essere attribuite, con le modalità di cui ai commi seguenti, posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale."

La procedura è attivata dal MIM in relazione alle risorse del fondo specifico, previo confronto sindacale, mediante procedura selettiva con corso di formazione, e con il requisito di almeno 5 anni di anzianità nell'Area. L'art. 52 non contiene alcuna clausola di incompatibilità espressa con gli incarichi specifici.

Quanto sopra premesso argomentiamo sul punto nevralgico del quesito. La clausola di incompatibilità del 2008 era parte integrante dell'Accordo nazionale del 20.10.2008, a sua volta emanato in attuazione della Sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del CCNL 2006-2009. Con l'entrata in vigore del nuovo CCNL 2019-2021 e la sostituzione del sistema delle posizioni economiche, si pone la questione se tale clausola sopravviva o meno.

Vi sono argomenti a favore e contro la sopravvivenza dell'incompatibilità.

Come argomenti a favore si possono indicare:

  • Il fondamento teleologico della clausola — evitare una duplicazione di emolumenti finalizzati entrambi alla "valorizzazione professionale" — rimane identico nel nuovo CCNL, che persegue il medesimo scopo con l'art. 52.
  • In assenza di una norma transitoria che esplicitamente abroghi l'Accordo del 20.10.2008, si potrebbe sostenere la perdurante vigenza del vincolo in quanto espressione di un principio generale recepito nella contrattazione di settore.
  • L'amministrazione che eroghi contemporaneamente posizione economica e incarico specifico potrebbe incorrere in una duplicazione sostanzialmente analoga a quella vietata nel previgente assetto.

Mentre come argomenti contrari alla sopravvivenza dell'incompatibilità si possono enucleare:

  • L'Accordo del 20.10.2008 è un accordo integrativo specificamente collegato alla Sequenza contrattuale dell'art. 62 del CCNL 2006-2009. Il nuovo CCNL 2019-2021 ha introdotto un sistema classificatorio del tutto nuovo (con nuove aree, nuovi fondi, nuova procedura selettiva), e non contiene alcun rinvio alla vecchia contrattazione integrativa né alcuna clausola di ultrattività dell'Accordo del 2008.
  • Il principio generale in materia di contrattazione collettiva è quello della successione dei contratti nel tempo: il CCNL successivo disciplina ex novo la materia, sostituendo la previgente regolamentazione. L'art. 52 del CCNL 2019-2021 è una norma completa e autonoma che non richiama l'Accordo del 2008.
  • Le incompatibilità in materia retributiva richiedono una base normativa espressa; in assenza di una previsione esplicita nel nuovo CCNL o nei successivi accordi integrativi adottati in sua attuazione, non è giuridicamente corretto estendere per analogia un divieto formulato con riferimento a un sistema contrattuale ormai superato.

Pertanto allo stato attuale, in assenza di un accordo integrativo adottato in attuazione dell'art. 52 del nuovo CCNL che recepisca o rinnovi esplicitamente la clausola di incompatibilità, l'orientamento sistematicamente più fondato sembra essere quello della non automatica sopravvivenza del vincolo previsto dall'Accordo del 20.10.2008. Tuttavia, trattandosi di una questione ancora non definita in sede ministeriale né cristallizzata dalla giurisprudenza con riferimento specifico al nuovo CCNL, permane un'area di incertezza che giustifica l'approccio prudenziale adottato da codesto Istituto.

In conclusione, per quanto riguarda il diritto alla liquidazione degli incarichi specifici svolti nell'a.s. 2025-2026, posto che le nuove posizioni economiche — se effettivamente attribuite con decorrenza dall'a.s. 2024-2025 — producono i loro effetti anche sull'a.s. 2025-2026, la questione della cumulabilità è concreta.

L'impostazione più rigorosa, che privilegia la continuità con il regime previgente per ragioni di coerenza sistematica, porterebbe a ritenere che i lavoratori già beneficiari delle nuove posizioni economiche non possano contemporaneamente percepire incarichi specifici comportanti incremento retributivo. Tuttavia, questa interpretazione pur prudenzialmente plausibile non trova allo stato una base testuale univoca nel nuovo CCNL, il quale non contiene una norma di incompatibilità.

In definitiva, in assenza di una pronuncia ministeriale o di un accordo integrativo che chiarisca il punto, la liquidazione non può essere né definitivamente negata né incondizionatamente disposta: la sospensione cautelativa appare la scelta più difendibile.

Per cui la condotta di codesto Istituto di sospendere in via cautelativa la liquidazione degli incarichi specifici in attesa di chiarimenti ministeriali appare giuridicamente corretta e prudenzialmente giustificata, per le seguenti ragioni:

  • Sussiste un'effettiva incertezza normativa circa la sopravvivenza della clausola di incompatibilità nel nuovo regime;
  • L'attesa di una pronuncia ministeriale o di un accordo integrativo chiarificatore è del tutto coerente con il principio di buona amministrazione;
  • La sospensione è temporanea e non definitiva, il che tutela i diritti dei lavoratori nel caso in cui la questione si risolva in senso favorevole alla cumulabilità;
  • L'Istituto non sta negando il diritto ma lo sta sospendendo in attesa di chiarimenti, il che esclude responsabilità per comportamento arbitrario o discriminatorio.

Tuttavia si raccomanda di formalizzare la sospensione con apposito atto motivato, da comunicare ai lavoratori interessati, indicando la ragione giuridica della sospensione (incertezza normativa, attesa chiarimenti ministeriali) e la natura temporanea del provvedimento, al fine di evitare contestazioni relative a ritardi ingiustificati nella liquidazione di emolumenti dovuti.

 

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