Buongiorno, chiediamo gentilmente un vostro cortese riscontro sulle modalità di fruizione e rispettiva retribuzione delle varie assenze di una nostra collaboratrice scolastica con contratto al 30/06 a tempo determinato part-time verticale di 14h settimanali (2 giorni lavorativi su 5).

 In particolare: 
- fruizione di periodi di malattia (di quanti giorni può usufruire con riduzione?) 
- fruizione di periodi malattia bimbo, da 0-3 anni e da 3 anni in poi (la signora ha diritto agli stessi giorni come per il personale a tempo pieno?) 
- congedi parentali (la signora ha diritto agli stessi giorni come per il personale a tempo pieno?) 
- permessi per motivi personali/familiari (la signora ha diritto ai 3 giorni retribuiti?) 
- festività soppresse (la signora ha diritto agli stessi giorni come per il personale a tempo pieno?) 
- permessi legge 104 per se stessi o per assistere un familiare (la signora ha diritto agli stessi giorni come per il personale a tempo pieno?) 
Cordiali saluti.
 
 
RISPOSTA
Per il personale ATA a tempo determinato part-time verticale il criterio guida che emerge dalla normativa è quello della proporzionalità, salvo gli istituti che la legge o la contrattazione trattano come diritti pieni. 
In particolare, per il part-time verticale il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce che i lavoratori a tempo parziale verticale hanno ferie proporzionate alle giornate lavorate e che “analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente contratto o dai precedenti CCNL, ivi comprese le assenze per malattia”
La Cassazione ha confermato, in termini generali, che per il part-time verticale il sistema contrattuale distingue tra istituti da riconoscere per intero e istituti da riproporzionare, salvaguardando i diritti della persona ma mantenendo, di regola, il criterio del pro rata temporis (Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025).
 
Su questa base, il quesito può essere risolto nei seguenti termini.
1) Malattia della collaboratrice scolastica: quanti giorni e con quale retribuzione
Per il personale ATA a tempo determinato, il CCNL scuola afferma che, nei casi di assenza per malattia, il personale assunto a termine dal dirigente scolastico ha diritto, nei limiti di durata del contratto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Come detto, per il part-time verticale, il criterio contrattuale generale è che anche le assenze per malattia siano soggette a proporzionalità.
Conseguenza pratica - Per la collaboratrice indicata (14 ore settimanali, 2 giorni su 5, contratto al 30/06):
• il riferimento di base, per il tempo determinato ATA, resta il limite di 30 giorni annui retribuiti al 50%
[Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022];
• tuttavia, essendo part-time verticale, dalle fonti emerge che le assenze per malattia seguono il criterio di proporzionalità
[CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021][Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
Punto di attenzione
Nelle fonti disponibili non è presente il testo contrattuale scolastico specifico che quantifica numericamente, per l’ATA a TD part-time verticale, il riproporzionamento dei 30 giorni. Quindi il principio è verificato, ma il numero esatto dei giorni ridotti non è ricavabile con sicurezza dalle sole fonti fornite.
2) Malattia del figlio (0-3 anni e dopo i 3 anni): spettano gli stessi giorni del tempo pieno?
Sulle assenze per malattia del figlio, nelle fonti disponibili non compare il testo dell’art. 47 del d.lgs. 151/2001, ma emerge un dato interpretativo importante: in tema di part-time verticale, la circolare INAIL n. 10/2013 afferma che sono riconosciuti per intero i periodi di assenza per maternità, congedo parentale e malattia bambino[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013].
La circolare dice infatti:
“In deroga a quanto precede sono comunque riconosciuti per intero i periodi di assenza per maternità (congedo di maternità, congedo parentale e malattia bambino), il permesso per matrimonio, i permessi per lutto e i permessi per il diritto allo studio”[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013]
Questa indicazione è coerente con la distinzione generale richiamata dalla Cassazione, secondo cui alcuni istituti legati alla persona e alla genitorialità sono riconosciuti per intero anche nel part-time verticale [Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
Conseguenza pratica
Sulla base delle fonti disponibili, la risposta più prudente e fondata è:
• malattia del figlio 0-3 anni e oltre i 3 anni: il diritto non risulta da ridurre per il solo fatto del part-time verticale, perché la fonte interpretativa disponibile la colloca tra gli istituti riconosciuti per intero[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013][Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
Limite della risposta
Manca, nelle fonti fornite, il testo normativo primario/contrattuale che quantifica i giorni spettanti nelle due fasce d’età; quindi si può confermare il criterio del non riproporzionamento, ma non il numero astratto dei giorni se non richiamando la disciplina generale esterna, che qui non è utilizzabile.
3) Congedo parentale: spettano gli stessi giorni del tempo pieno?
Su questo punto le fonti sono sufficientemente chiare.
Il d.lgs. 151/2001, art. 32, disciplina il congedo parentale come diritto spettante a ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino [DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151]. La Corte d’appello di Roma ha ricordato che l’art. 34 non modifica i limiti del congedo, ma disciplina solo il suo trattamento economico [Sentenza n. 1249/2026].
Quanto al part-time verticale, la circolare INAIL n. 10/2013 considera il congedo parentale tra gli istituti riconosciuti per intero[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013]. Anche la Cassazione del 2025 conferma, in via generale, che nel part-time verticale alcuni diritti della persona, tra cui il congedo parentale, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi[Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
La Cassazione afferma:
“Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi”[Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025]
Conseguenza pratica
Per la collaboratrice ATA part-time verticale:
• il congedo parentale spetta per intero, cioènon va ridotto proporzionalmente solo perché il rapporto è part-time verticale [Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025][Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013];
• peròè fruibile nei periodi coincidenti con quelli lavorativi[Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
Quindi, alla domanda “ha diritto agli stessi giorni del personale a tempo pieno?” la risposta, in termini di titolarità dell’istituto, èsì; in termini di calendario concreto, opera il limite dei soli giorni/periodi in cui vi sarebbe stata prestazione lavorativa [Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
4) Permessi per motivi personali/familiari: spettano i 3 giorni retribuiti?
Qui occorre distinguere con attenzione.
Nelle fonti disponibili sul comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, per il personale ATAè previsto il diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, con riproporzionamento in caso di part-time [CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018].
L’art. 31 CCNL dispone infatti:
“Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari”[CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018]
e aggiunge:
“In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso”[CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018]
Dunque, dalle fonti disponibili:
• per l’ATA il riferimento certo è18 ore annue, non “3 giorni”[CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018];
• essendo la lavoratrice in part-time, tali ore sono riproporzionate[CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018].
La sentenza del Tribunale di Fermo [Tribunale Ordinario Fermo, sez. LA, sentenza n. 53/2020] riguarda un diverso istituto contrattuale del comparto scuola e non è sufficiente, da sola, per affermare che nel caso specifico dell’ATA a TD part-time verticale spettino 3 giorni retribuiti pieni.
Conseguenza pratica
Alla domanda specifica:
• non risulta dalle fonti disponibili che la collaboratrice ATA part-time verticale abbia diritto a 3 giorni retribuiti pieni per motivi personali/familiari;
• risulta invece, in modo diretto, il diritto a 18 ore annue retribuite, riproporzionate in caso di part-time [CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018].
5) Festività soppresse: spettano come al tempo pieno?
Su questo punto le fonti fornite non contengono il testo contrattuale specifico del comparto scuola ATA relativo alle festività soppresse.
Tuttavia, dalle fonti emerge il principio generale secondo cui, per il part-time verticale:
• le ferie sono proporzionate alle giornate lavorate [CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021];
• analogo criterio di proporzionalità si applica alle altre assenze, salvo diversa disciplina [CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021][Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
Conseguenza prudenziale
Dalle sole fonti disponibili non è possibile confermare con certezza il numero delle festività soppresse spettanti all’ATA part-time verticale nel comparto scuola.
Si può però dire che il quadro normativo e giurisprudenziale disponibile depone, in via di principio, per un trattamento non automaticamente identico al tempo pieno, ma tendenzialmente coerente con il criterio di proporzionalità proprio del part-time verticale [CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021][Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
6) Permessi ex legge 104/1992 per sé o per assistere familiare: spettano gli stessi giorni del tempo pieno?
L’art. 33, comma 3, l. 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere persona con disabilità grave; la persona disabile maggiorenne può inoltre fruire dei permessi in proprio ai sensi del comma 6 [LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104].
Il nodo, però, è il part-time verticale.
La circolare INAIL n. 10/2013 affronta espressamente il tema e distingue:
• part-time verticale con prestazione concentrata in alcuni mesi dell’anno: i 3 giorni spettano per intero nei mesi in cui si lavora[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013];
• part-time verticale con prestazione concentrata in alcuni giorni o settimane del mese: i 3 giorni si riducono proporzionalmente alla componente verticale[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013].
La circolare è testuale:
“Pertanto, nel caso in cui i permessi siano fruiti a giorni, il monte mensile di 3 giorni:spetta per intero per il part-time orizzontale e per il part time verticale con prestazione lavorativa concentrata in alcuni mesi dell'anno, nei mesi in cui viene resa la prestazione lavorativa;si riduce nei casi di part-time verticale con prestazione concentrata in alcuni giorni o settimane del mese.”[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013]
Per i permessi ad ore, la stessa circolare aggiunge:
“Nel caso in cui i permessi siano fruiti ad ore, il monte orario di 18 ore mensili si riduce sulla base della percentuale di orario di lavoro settimanale previsto per la specifica tipologia di part-time.”[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013]
Questa linea è coerente con la circolare INPS n. 100/2012, che, per il part-time verticale, distingue tra concentrazione in alcuni mesi dell’anno e concentrazione in alcuni giorni o settimane del mese, affermando che in quest’ultimo caso il diritto ai permessi mensili deve essere riconosciuto in misura ridotta proporzionalmente[Circolare numero 100 del 24-07-2012].
Conseguenza pratica
Nel caso descritto (14 ore settimanali, 2 giorni lavorativi su 5), si tratta di part-time verticale su alcuni giorni della settimana, non di concentrazione in alcuni mesi.
Quindi:
• no, non ha automaticamente diritto agli stessi 3 giorni interi del tempo pieno;
• i permessi ex art. 33 l. 104/1992, se fruiti a giorni, vanno riproporzionati[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013][Circolare numero 100 del 24-07-2012];
• se fruiti ad ore, il monte orario va ridotto in base alla percentuale dell’orario di lavoro [Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013].
Questo vale, nelle fonti disponibili, sia per i permessi fruiti per assistere un familiare, sia per i permessi fruiti in proprio dal lavoratore disabile, perché la stessa circolare tratta anche i permessi del dipendente disabile [Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013].
Sintesi operativa conclusiva
Per la collaboratrice scolastica ATA a tempo determinato al 30/06, part-time verticale 14 ore settimanali su 2 giorni lavorativi, dalle fonti fornite risulta quanto segue:
1. Malattia propria
• per il personale ATA a TD: 30 giorni annuali di conservazione del posto retribuiti al 50%[Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022];
• nel part-time verticale opera il criterio di proporzionalità[CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021][Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025];
• manca nelle fonti il dato contrattuale numerico puntuale per quantificare il riproporzionamento dei 30 giorni nel caso ATA TD part-time verticale.
2. Malattia del figlio
• dalle fonti disponibili risulta trattata come istituto riconosciuto per intero, non ridotto per il solo part-time verticale [Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013];
• quindi, non sembrerebbe soggetta a riproporzionamento[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013][Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
3. Congedo parentale
• spetta per intero, non ridotto proporzionalmente, ma solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi[Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025][Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013][DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151].
4. Permessi per motivi personali/familiari
• per il personale ATA la fonte disponibile riconosce 18 ore annue retribuite, non 3 giorni [CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018];
• in caso di part-time, tali ore sono riproporzionate[CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018].
5. Festività soppresse
• non vi è nelle fonti il testo specifico scolastico utile a confermare il numero esatto;
• il quadro generale del part-time verticale suggerisce applicazione del criterio di proporzionalità e non automatica equiparazione al full-time [CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021][Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025].
6. Permessi legge 104
• se il part-time verticale è articolato su alcuni giorni della settimana, i 3 giorni mensili non spettano automaticamente per intero ma sono ridotti proporzionalmente[Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013][Circolare numero 100 del 24-07-2012];
• se fruiti ad ore, il monte orario si riduce in proporzione all’orario settimanale [Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013].
Principali fonti di rilievo
• Art. 33 l. 104/1992: disciplina generale dei permessi 104 [LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104]
• CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, art. 31: permessi orari ATA per motivi personali/familiari e riproporzionamento in part-time [CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018]
• CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021: ferie proporzionate nel part-time verticale e criterio di proporzionalità per le altre assenze, incluse quelle per malattia [CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021]
• Circolare INPS n. 100/2012: permessi 104 e part-time verticale [Circolare numero 100 del 24-07-2012]
• Circolare INAIL n. 10/2013: congedo parentale, malattia bambino e permessi 104 nel part-time verticale [Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013]
• Cass. civ., sez. lav., n. 5434/2025: distinzione tra istituti pieni e istituti riproporzionati nel part-time verticale [Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025]
• Trib. Novara n. 26/2022: per l’ATA a TD, malattia con conservazione del posto per 30 giorni annuali retribuiti al 50% [Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022]
 
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