La Corte di Cassazione Sez. Lav., ord. 2 maggio 2025, n. 11576 ha affermato che nel caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, la comunicazione del licenziamento, trattandosi di atto unilaterale recettizio, deve pervenire materialmente al lavoratore o giungere entro la sua sfera di controllo prima della scadenza del periodo di prova, essendo irrilevante il solo inoltro della comunicazione a mezzo posta in data antecedente. In difetto di prova dell'avvenuta ricezione o almeno del tentativo di consegna prima del termine, il recesso è inefficace, con conseguente in caso di contratto a termine di obbligo risarcitorio del datore di lavoro per il periodo residuo fino alla scadenza del contratto stesso.
Nella caso in questione un lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 10 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, con un periodo di prova di trenta giorni, impugnava il recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova che, seppure datato 15 luglio 2019, era stato ricevuto dal lavoratore il 19 luglio 2019.
Il lavoratore impugnava il recesso dinanzi al Tribunale sostenendo che lo stesso fosse inefficace in quanto comunicato dopo la scadenza del periodo di prova. A sostegno della sua tesi, evidenziava di aver lavorato anche di sabato nelle prime due settimane, accumulando, al 19 luglio, 32 giorni di lavoro effettivo.
Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il recesso.
Il lavoratore ricorreva quindi alla Corte di appello che, invece, dichiarava l'inefficacia del recesso, osservando che esso era: «giunto a conoscenza del destinatario in data successiva alla scadenza del periodo di prova e, cioè, il 19.7.2019 allorquando la datrice di lavoro provvide alla consegna a mano del plico una volta verificato che il tentativo di inoltro attraverso il servizio postale non era andato a buon fine».
La società veniva così condannata al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore commisurato alle retribuzioni dovute dal 20 luglio 2019 alla scadenza del contratto originariamente prevista (oltre accessori e spese di lite), non avendo fornito prova dell'eventuale svolgimento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore nelle more
La società proponeva quindi ricorso davanti alla Corte di cassazione che lo rigettava condannando la società al pagamento delle spese del giudizio, ribadendo che, sebbene la «cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nella eccezionale fattispecie del recesso ad nutum di cui all'art. 2096 cc, sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento» essa è comunque soggetta ai principi generali in materia di atti unilaterali recettizi. Pertanto «seppure discrezionale e senza obbligo di fornire alcuna motivazione, è comunque soggetto alle disposizioni (artt. 1334 e 1335 cc) in virtù delle quali, vertendosi in ipotesi di atto unilaterale recettizio, vi è l'onere del datore di lavoro di consegnare la relativa comunicazione materialmente nelle mani del lavoratore prima della scadenza ovvero di fornire la prova che essa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo rientrante nella sua sfera di dominio e di controllo».










