Salve,
avrei bisogno di un chiarimento.
Una docente mi ha chiesto il permesso per visita- specialistica, in quanto si deve recare presso una struttura ospedaliera per fare una visita. Si precisa che l’orario della visita -medica coincide con l’orario di servizio a scuola. Il permesso per la visita compre l’intera giornata lavorativa oppure soltanto le ore in cui è a fare la visita?
Esempio
Turno della docente 8:30/12:30
Orario visita medica 8:30.
Poniamo il caso in cui la visita termini alle ore 10:00 la docente deve venire a scuola oppure no?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si chiarisce che per il personale docente a differenza del personale ATA (art.59 CCML 18/1/2024) non esiste una disciplina specifica che regolamento l'assenza per visite specialistiche.

Di conseguenza per i docenti si deve fare riferimento alla norma di carattere generale che riguarda tutto il pubblico impiego.

In particolare bisogna fare riferimento al comma 5 ter dell’art. 55 septies del D.L.vo n.165/2001 che in merito dispone:

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.

A chiarimento di questa norma successivamente è intervenuta la circolare n. 2/2014 della funzione pubblica fornendo i seguenti chiarimenti:

  • per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16). Si fa presente che per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica potrà solo ricorrere ai permessi orari)

La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). Dall’attestazione debbono risultare:

  • la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige,
  • l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione,
  • il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

La circolare chiarisce poi che, nell’attestazione non deve essere indicata la diagnosi, non trattandosi di una certificazione di malattia e,non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all’amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuarle chiedendo:

  • assenza per malattia (artt. 17 )
  • assenza per malattia personale non d iruolo 19).
  • un permesso breve con recupero (art. 16); 
  • un permesso retribuito (art. 15) per motivi personale o familiari
  • un permesso non retribuito per motivi personali o familiari per il personale non di ruolo (art. 19);

Nel caso in cui il dipendente decide di fruire delle visite specialistiche facendoli rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008 (assenza nei primi 10 giorni).

Nel caso prospettato se la dipendente vuole fruire dell'intera giornata o si co0lloca in assenza per malattia o deve chiedere uno dei tre giorni di permesso previsto per motivi personali o familiari.