Buongiorno. In occasione di uno sciopero, né il DSGA né l'A.A. deputato han controllato in modo accurato le intenzioni rilasciate dal personale scolastico. Pertanto, in un plesso di scuola primaria monosezione, un'assenza di un C.S. è stata erroneamente scambiata per adesione allo sciopero - mentre era assente per altri motivi e pertanto era sostituibile. Quindi il plesso è rimasto chiuso e quindi - tecnicamente - ricadendo nella fattispecie di interruzione di pubblico servizio. Alla richiesta di spiegazioni il DSGA ha reagito malamente promettendo di far ricadere la responsabilità sul DS.
Mi chiedo: il compito di controllo di queste assenze non spetta al DSGA, per cui nella tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009 "il DSGA [...] Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze"? Quali comportamenti mettere in atto? Grazie per il prezioso supporto.
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce che in materia di relazioni sindacali è il dirigente che in prima persona assume la responsabilità. Tutta l'attività organizzativa in concomitanza con lo sciopero rientra nelle funzioni del dirigente. Eventuali comportamenti non in linea con l'esercizio del diritto di sciopero, se giudicati antisindacali, l'azione è sempre contro il dirigente.
Sul piano degli adempimenti prima dello sciopero il Dirigente
1) deve chiedere ai docenti e al personale ATA, in forma scritta, anche via e-mail, di comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto per la determinazione dei contingenti minimi.
2) senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. in particolare deve valutare l’impatto dello sciopero sul servizio didattico ( lezioni) al fine di adottare le misure più opportune che possono consistere:
- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario;
- può sospendere le lezioni se non è possibile che sia garantito neanche un servizio minimo;
- in ogni caso non può essere chiusa la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare;
- deve comunicare alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni:
a) l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base dello sciopero, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
b) l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
c) l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione.
Inoltre, nella giornata dello sciopero il dirigente deve o chi per esso, deve
- organizzare il servizio con il personale docente che non ha partecipato allo sciopero;
- comunicare alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute. Le eventuali percentuali vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone in servizio nella giornata dello sciopero e non all’organico.
Quanto sopra premesso per specificare che tutta l'attività inerente i procedimenti fa capo al dirigente, a meno che il dirigente organizzativamente non abbia assegnato ad altri dipendenti dell'unità organizzativa l'assolvimento dei compiti. Bene inteso che si deve trattare di compiti delegabili. In tal caso, in presenza di inadempimenti, possono essere chiamati a rispondere i dipendenti che sono venuti meno ai doveri cui sono tenuti.
Di conseguenza per accertare eventuali profili di responsabilità diventa necessario avere presente l'assetto organizzativo. Tenendo presente che non è dal profilo professionale che discendono direttamente gli obblighi di servizio, ma dagli atti organizzativi di preposizione al servizio che esplicitano i contenuti dei profili professionali.