Con la revisione del Decreto Omnibus (n.133/2024) è ritornata a galla la battaglia sui docenti di sostegno. I temi di dibattito sul decreto riguardano il reclutamento sia sui concorsi PNRR, sia su quelli appena conclusi e soprattutto sui posti di sostegno. In particolare, sono sorte richieste di emendamenti sull'articolo 8 del decreto legge 71/2024 (ex articolo 14 del d.lgs. 66/2017), ovvero misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione.
Come abbiamo già visto dai primi dati relativi alle scuole statali per l'anno scolastico 2024 - 2025, su 362.115 classi che la scuola statale aprirà nell'anno scolastico 2024-2025, circa 1.073.587 saranno gli alunni che verranno accolti, di questi 331.124 saranno gli alunni con disabilità. Il problema sorge nel momento in cui pensiamo invece al numero di posti di sostegno: oltre 250 mila sono i posti di sostegno istituiti per l'anno scolastico 2024 - 2025, di questi circa 80.000 sono posti di sostegno in deroga, con contratti fino al 30 giugno. Appare dunque evidente il numero inferiore degli insegnanti di sostegno (in deroga o di ruolo che siano), rispetto a quello degli alunni che necessitano del loro sostegno continuativo. Un divario che si sta rivelando insormontabile, se pensiamo che, nel generale aumento dei docenti supplenti, i docenti supplenti di sostegno sono, dal 2015 ad oggi 2024/2025, quasi triplicati.
Nel corso degli anni si sono succedute quattro versioni dell'articolo 14: 31 maggio 2017 - 11 settembre 2019 (d.lgs. 66/2017); 12 settembre 2019 - 31 maggio 2024 (d.lgs. 96/2019); 1 giungo 2014 - 30 luglio 2024 (decreto legge 71/2024); 31 luglio 2024 - oggi (legge 106/2024). Ripercorrerle, potrebbe aiutare ad arrivare ad una delle problematiche riportate in Senato in questi giorni: la scelta del docente di sostegno.
La prima versione nei primi due commi assegnava al personale della scuola, al Piano per l'inclusione e al PEI il compito di garantire la continuità educativa e didattica per gli alunni con disabilità certificata e incaricava il dirigente scolastico di proporre ai docenti dell'organico dell'autonomia (se in possesso della specializzazione su sostegno) lo svolgimento di attività anche sul sostengo. L'eventuale richiesta della famiglia veniva valutata dal dirigente scolastico prima di effettuare la scelta finale del docente.
La seconda versione vedeva una revisione non sulla parte del sostegno didattico, che rimaneva riservato ai docenti con titolo di specializzazione per il sostegno, ma sul presupposto della disabilità degli alunni, che passava dal dover essere "certificata" al dover essere "accertata ai fini dell'inclusione scolastica", precisando dunque la necessità di un attestato medico che certificasse la disabilità dell'alunno e sottolineando l'importanza di questa conferma per la continuità educativa e didattica dello studente con disabilità. La richiesta della famiglia continuava ad essere solo eventuale, lasciando responsabile della formazione didattica ed educativa del ragazzo disabile soltanto ancora il personale scolastico.
La terza versione è quella del testo iniziale del decreto legge 71/2024, che interviene sul comma 3, ovvero sulla conferma del docente di sostengo: la richiesta della famiglia non è più eventuale, ma valorizzata, e soprattutto il docente può avere la possibilità di rinnovo anche senza la conferma del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili.
La quarta ed ultima versione dell'articolo 14 del comma 3 del d.lgs. 66/2017 vede la sostituzione di questo con l'articolo 8 del nuovo dl 71/2024, che obbliga il dirigente scolastico a comunicare alla famiglia dello studente interessato le sue valutazioni relative al rinnovo del docente di sostegno, compresa la valutazione dell'interesse del discente.
Oggi è proprio intorno a questa conferma del docente di sostegno che ruotano le discussioni politiche: l'articolo 8 detta, al comma 1, misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.
Come abbiamo visto, quindi, quando venne sostituito l'articolo, si cambiò l'iter di scelta del docente di sostegno che divenne non più unicamente compito del dirigente scolastico, ma anche della famiglia e del discente. Scelta rivelante che oggi comporta tutta una serie di altre domande, come: qual è in ambito scolastico il ruolo della famiglia e quale quello del personale scolastico? Il genitore potrebbe confermare o non confermare il docente di sostegno per l'anno scolastico successivo, insieme al giudizio del dirigente scolastico che però è tenuto a comunicare alla famiglia il suo riscontro, la sua adeguata motivazione e la sua puntale valutazione effettuata a riguardo dell'interesse dell'alunno a proseguire il percorso con lo stesso docente di sostegno. Ma a monte, cosa si intende per famiglia? Chi è legittimamente incaricato di prendersi carico di questa scelta? E poi, dopo l'inserimento della figura del docente di sostegno in Italia, nel 1977, quanto è stata tutelata la figura dell'insegnante di sostegno? E quanto valorizzata?