Lunedì 30 settembre la votazione in Aula al Senato sul decreto legge omnibus "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" e in particolare sugli emendamenti da accogliere o meno. Sono 724 gli emendamenti presentati in V e VI Commissione del Senato: 43 di questi riguardano il personale della scuola: proroga servizio per insegnamento nelle scuole estere,e integro dei docenti licenziati assunti con riserva, proroga contratti collaboratori scolastici e ATA dell'organico PNRR e Agenda Sud, proroga dei trasferimenti e assegnazioni provvisoria su tutti i posti vacanti e mobilità sul 100% nel prossimo biennio, trasformazione dei posti in deroga su sostegno in posti in organico di diritto per le immissioni in ruolo, doppio canale di reclutamento su posti comuni, introduzione e riconoscimento del middle management, estensione carta docenti anche per 2024 e anni successivi ai supplenti, aumento del FUN per salario dirigenti scolastici, abolizione chiamata diretta dei supplenti su posti di sostegno, assunzioni su tutti i posti vacanti del personale Ata e aumento organico ATA di 2.299 unità, revisione dei criteri di valutazione del DS, validità del titolo di accesso per educatori già conseguito, assunzione DS concorso riservato entro 31 ottobre. 

Di seguito gli emendamenti al ddl di conversione del decreto legge 9 agosto 2024 n.133 (Decreto omnibus) che saranno discussi oggi:

Organico aggiuntivo ATA: dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.4-ter. Per le suddette finalità , il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026. 4-quater. Agli oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4 bis) Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 31 dicembre 2024 i contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112. Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Per l'anno scolastico 2024-25 sono riattivati, fino al 30 giugno 2025, i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4 bis) Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2024/2026.

Assunzioni dirigenti scolastici: dopo il comma 3, inserire i seguenti: 3-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici sono effettuate, nel limite del contingente già autorizzato, anche successivamente al termine previsto dall’articolo 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 11 aprile 2006, e comunque entro il 31 ottobre 2024, ferma restando la decorrenza giuridica al 1° settembre 2024.
3-ter. Gli incarichi di reggenza attribuiti ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche, conferiti nelle more delle assunzioni di cui al comma 3-bis, cessano con le immissioni in ruolo di cui al medesimo comma 3-bis.Dopo il comma 3, inserire i seguenti: 
3-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici sono effettuate, nel limite del contingente già autorizzato, anche successivamente al termine previsto dall'articolo 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 11 aprile 2006, e comunque entro il 31 ottobre 2024, ferma restando la decorrenza giuridica al 1° settembre 2024. 3-ter. Gli incarichi di reggenza attribuiti ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche, conferiti nelle more delle assunzioni di cui al comma 3-bis, cessano con le immissioni in ruolo di cui al medesimo comma 3-bis.

Assunzione docentidopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4 bis) Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche delle scuole dell'infanzia e primaria sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma

Estensione doppio canale su posto curricolare da GPS: Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4 bis) Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune

Accesso educatori con vecchi titoli: dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 9-bis. (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, così come modificato dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente previsione, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022."».

 Accesso ITP a 36 CFUDopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 18-bis del Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole "di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: "ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 come richiamato all'articolo 5 comma 2".».

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 e' sostituito dal seguente: «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, e all'innovazione digitale, nonche' al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».
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