Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di una docente precaria al fine di vedersi accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, tramite la “c.d. Carta elettronica del docente” (introdotto dalla legge n. 107 del 2015 al fine di promuovere l’acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti). Si tratta di una vexata quaestio sulla quale si è già pronunciato il Consiglio di Stato, dal momento che il DPCM n. 32313 del 2015 e il successivo DPCM n. 281 del2016 in attuazione della Legge n. 107 del 2015 avevano ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del Docente fossero i docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo i precari dall’accesso a tale beneficio.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dell’unione europea del 1999.
Tale assunto è del resto in linea con quanto stabilito dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la pubblica amministrazione si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso.
Pertanto erano stati annullatii DPCM applicativi che avevano sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tribunale di Milano – Sentenza del 15 febbraio 2023, n. 328