Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.
Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2023. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione.

Qui la Circolare n. 31924 del 2022 applicativa del D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022 "Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative".