Qualora si prospetti in giudizio il diritto all'assunzione in forza dello "scorrimento" di una graduatoria ancora in corso di validità, si asserisce l'esistenza di tale diritto che necessariamente è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso. Si chiede quindi tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutela che deve essere accordata dal giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, ari. 63, comma 4, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario in quanto tale disapplicazione presuppone che la controversia cada sopra un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo (oggetto quest'ultimo di cognizione incidenter tantum). Nel caso del c.d. diritto allo scorrimento, il provvedimento amministrativo non viene in considerazione quale atto presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensì quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione.
Corte di Cassazione, sez. unite, 18 giugno 2008, n. 16527










