Ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. c-bis), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 è legittimo il provvedimento che differisce all'aggiudicazione definitiva l'accesso ai verbali della commissione giudicatrice sulle risultanze della procedura di dichiarazione di anomalia dell'offerta, trattandosi di prescrizione che, da un lato, trova logica giustificazione nell'esigenza che la commissione proceda alla valutazione delle offerte senza possibili turbative, che potrebbero derivare dalla conoscenza, all'esterno, delle valutazioni adottate prima della conclusione del procedimento e che, d'altro lato, non comprìme la tutela degli interessati, perché riguarda atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili.
CONSIGLIO DI STATO n.4905 - Sez. V — 1° settembre 2011










