Con riferimento alla natura delle circolari, deve essere rammentato come i loro effetti, di norma, sono destinati a prodursi nella sfera giuridica interna della stessa amministrazione, vincolando gli organi e gli uffici subordinati al rispetto di quanto in esse contenuto, a pena di illegittimità degli atti adottati in senso difforme per eccesso di potere. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, per vero, “si deve infatti ritenere che gli uffici cui la circolare è rivolta siano onerati, qualora intendano discostarsi dalla circolare, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella circolare medesima, pena l'eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti".
T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 3380/2012
(così anche T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, sent. n. 4688 del 7 .6.2022; T.A.R. Molise, Sez. I, sent. 327/2022; T.A.R. Campania, Sez. V, sent. n. 948/2019)