Ricorre il vizio di sviamento di potere quando il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. Tuttavia, in sede processuale si richiede che la censura sia supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti mere supposizioni od indizi, che non si traducono nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'Amministrazione.

Tar Lombardia, sez. II, 15.4.2020, n. 632