Il 10 ottobre 1895 nasce, a Prato in Toscana, la Regia scuola di tessitura e tintoria: nel proprio Regolamento prevedeva che “Possono i Professori fare analisi e saggi nei laboratori della scuola anche per conto di privati, secondo norme appositamente stabilite dal Consiglio”.

Da quel momento ha inizio l’attività conto-terzi della scuola di Prato con lo scopo di sviluppare sia la migliore qualificazione professionale degli allievi, sia la elevata preparazione del personale insegnante in servizio, oltre che andare incontro alle reali esigenze locali.

Alla fine degli anni ’90,con l’avvento della “autonomia scolastica”, si verificò un cambiamento radicale nella gestione del laboratorio cheiniziò a presentare volumi di analisi interessanti, facendo così intravedere significativi margini di miglioramento: la scuola raggiunsel’accreditamento ISO 17025 per oltre 100 metodi di prove accreditate eraggiunse, unica scuola in Italia, l’accredito“Accredia” e integrò l’attività di analisi nel tessile con la filieradelle calzature e della pelletteria.

La scuola divenne così più visibile ed attrattiva nei confronti dell’industria locale ed anche delle aziende del polo industriale di Scandicci, dove risiede la maggior parte dei marchi del settore moda-abbigliamento.

Il livello di eccellenza del laboratorio (organizzazione e strumentazioni analitiche di altissimo livello,alto grado di professionalità e di competenze tecnico-scientifiche del personale, elevata reputazionale nazionale ed internazionale)viene così riconosciuto su un territorio allargato costituito da importanti aziende nazionali, da gruppi internazionali e dalla P.A.

Infine, sinteticamente,i seguenti dati fotografano dal 2010 al 2018un lusinghiero “Stato di salute” dell’Istituto Buzzi e del suo Laboratorio analisi conto-terzi:

-andamento crescita analisi svolte: passano da 25.000 annue del 2011 a 230.000 del 2018,

-incremento fatturato: passa da € 800.000 del 2010 a oltre € 6.000.000 del 2018,

-alunni: passano da n. 1057 del 2010 a n. 2100 del 2018.

PRIMA PARTE

I successi economici raggiunti dall’istituto “Buzzi” inducono nell’anno 2017 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato a rilevare delle anomalie riguardanti i compensi liquidati ad alcuni dipendenti dell’Istituto Buzzi di Prato derivanti da attività conto terzi e che superavano il limite massimo retributivo di € 240.000 di cui agli artt. 23/bis e 23/ter del D.L. 6/12/2011 n.201. La Ragioneria sentì il Preside ma, non soddisfatta, subito dopo, segnalava i fatti alla Procura regionale in data 7/11/2017, sottoponendo alcuni quesiti e dubbi sulla gestione del Laboratorio analisi conto terzi. La Procuraincricava la Guardia di Finanza di Prato di svolgere l’attività istruttoria al fine di accertare i fatti segnalati.

Nel settembre 2019 la Procura della Corte dei conti Regionale per la Toscana, preso atto della documentazione fornita dalla Guardia di Finanza, formalizzava l’inchiesta sulla gestione del laboratorio analisi conto terzi dell’Istituto “Buzzi” di Prato.

Allora il nuovo Preside, con un provvedimento di sospensione in autotutela (così come consigliato dall’Ufficio scolastico della Toscana),decide la chiusura dell’attività conto terzi in quanto introiti troppo elevati potevano coinvolgere la responsabilità del Dirigente stesso.

Successivamente anche la Direzione scolastica per la Toscana aveva svolto un’ispezione sulla Scuola, notificando formale messa in mora a tutti i soggetti che avevano operato nelLaboratorio etrasmettendo poi gli atti stessi alla Procura erariale.

Si è chiuso così nel 2019 (in questo modo prudenziale) un ciclo importante di oltre un secolo di attività del laboratorio analisi dell’Istituto “Buzzi” legato al territorio di Prato.

Nel 2022 la Procura della Corte dei conti regionale presso la sezione giurisdizionale per la Toscana con atto di citazione del 29 aprile 2022 chiamava a comparire in giudizio il Preside dell’Istituto Buzzi di Prato, il Direttore del laboratorio analisi conto terzi, il Responsabile del reparto tecnologico del laboratorio stesso e il DSGA della scuola per ivi sentirsi condannare al pagamento a favore del Ministero della Istruzione del danno erariale quantificato in € 7.423.879,72.

Ciò che la Procura contestava era “in via principale, al personale dell’Istituto Buzzi retribuito a carico delle attività c/ terzi, il dolo contrattuale per gravissima disapplicazione degli obblighi di servizio e violazione delle norme disciplinanti la materia dei compensi del personale scolastico o perlomeno di gravissima colpevolezza”.

Il conseguente danno erarialeera stato calcolato nella misura di € 7.423.879,72 relativamente ai compensi erogati al personale del laboratorio conto terzi dell’Istituto Buzzinel periodo di attività del laboratorio 2014-2019 (considerando la prescrizione quinquennale).

Il danno veniva ripartito, in considerazione del ruolo rivestito, nel seguente modo:

60% al Dirigente Scolastico, pari ad € 4.454.327,83;

25% al Direttore del Laboratorio analisi, pari ad € 1.855.969,93;

10% al Responsabile del Reparto Tecnologico del Laboratorio, pari ad € 742.387,97;

5% al Direttore SGA della scuola, pari ad € 371.193,99.

Numerosi i motivi a sostegno della contestazione.Di seguito si riportano i principali.

-Le attività di laboratorio conto terzi, dall’entrata in vigore del Regolamento di contabilità delle scuole di cui al D.I. 44/2001, non potevano che avere finalità esclusivamente didattiche. Infatti,la C.M. 780/1978 perdeva ogni efficacia proprio dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, cioè dal 1/2/2001.

-Le delibere del Consiglio di Istituto che fissavano percentuali diverse nella ripartizione dei compensi spettanti al personale (45%) e alla scuola (55%), rispetto a quelle fissate dalla C.M. 780/1978: cioè, 40% al personale e 60% alla Scuola, erano da considerare illegittime in quanto le stesse non trovavano adeguata motivazione.

-La natura dei compensi risultava senza dubbio“pubblica” dal momento che entrava nelle casse della scuola.

-L’attività conto terzi dell’Istituto Buzzi era da considerare predominante, visto l’elevatissimo numero di tali analisi effettuate all’anno, rispetto alla attività istituzionale.

-I compensi accessori al personale del Laboratorio conto terzi, secondo quanto previsto dal CCNL scuola, dovevano rientrare nella Contrattazione integrativa d’Istituto.

-Il Dirigente scolastico aveva distribuito i fondi della attività conto terzi senza tener conto delle norme in vigore nel settore pubblico(divieto di percepire compensi aggiuntivi superiori al 25 % del reddito annuo lordo) e del tetto massimo (di € 240.000) di retribuzione a carico delle finanze pubbliche.

-Al Direttore responsabile del Laboratorio e al Responsabile del Reparto tecnologico veniva contestato di svolgere prevalentemente attività di laboratorio e solo marginalmente l’attività di insegnamento. Inoltre, agli stessi, veniva contestata l’autorizzazione all’esercizio della libera professione in quanto confliggente con l’attività del Laboratorio analisi conto terzi.

Contro-deduzioni alla Citazione della Procura regionale per la Toscana del 29 aprile 2022 con interpretazione della normativa in materia di attività conto terzi dell’Istituto Buzzi di Prato da parte dei citati in giudizio.

Partendo dall’interpretazione delle normative sopra citate, cioè il D.I. n. 44 del 1/2/2001 [Art. 2, commi 4 e 5, Art. 21, commi 1,2,3,4 e Art. 33, comma 2, lettera e)] e la C.M.780/1978, [non più applicabile secondo la Procura ma che si ritiene invece importante per la gestione delle Attività conto terzi] venivano formulate le seguenti contestazioni alla Procura stessa e cioè:

-il danno erariale di € 7.423.879,72 (calcolato sui compensi erogati dal 2015 al 2019 a ben 25 dipendenti) ripartito in capo ai soli quattro soggetti chiamati in giudizio definiva, nei confronti di questi ultimi, un danno molto più elevato rispetto a quanto da essi percepito;

-le attività di laboratorio conto-terzi, svolte all’interno di un Istituto scolastico, potevano essere esercitate anche al di fuori delle attività esclusivamente didattiche in attuazione di una precisa programmazione(v. C.M. 780/1978 e D.I. 44/2001);

- gli introiti dell’attività conto terzi non erano da considerare immediatamente “pubblici” in quanto congelati sul conto corrente e potevano essere utilizzati - come risorse da clienti privati - soltanto per far fronte alle sole spese di funzionamento della attività stessa;

-detti introiti non erano nella disponibilità immediata della scuola, la quale poteva utilizzarli solo nell’esercizio successivo quando l’utile di esercizio delle Attività conto terzi sarebbe confluito nell’avanzo di amministrazione dell’Istituzione scolastica;

-le delibere del Consiglio di Istituto relative alla ripartizione della percentuale del fatturato dell’attività conto terzi erano motivate e da considerare legittime in quanto normate dalla C.M. 780/1978 al punto “Ripartizione proventi netti dei lavori per conto-terzi;

-la procedura di liquidazione dei compensi al personale derivanti dal Laboratorio conto terzi non poteva essere assimilata a quella dei “compensi accessori” liquidati dalla scuola e finanziati a carico del fondo di Istituto (cioè, dallo Stato) e nemmeno potevano rientrare nelle norme che regolano il settore pubblico;

-l’attività del personale dipendente dell’Istituto Buzzi presso il laboratorio conto terzi non poteva essere considerata predominante rispetto alla attività istituzionale che comunque registrava un’organizzazione e una gestione relativa ad alunni e personale di gran lunga preponderante (nel 2017 registrava n. 1.909 alunni, n.190 docenti e n. 51 unità diATA).

-le autorizzazioni all’esercizio della libera professione del Direttore del Laboratorio e del Responsabile del Reparto Tecnologico erano da considerare legittime e rispettose della normativa di riferimento disciplinata dall’art. 508 del D. Lgs. 297/1994;

In conclusione, si affermava che la gestione amministrativo-contabile dell’Istituto “Buzzi”. con particolare riferimento alla erogazione dei compensi per l’attività conto terzi, era conforme a legge, così come le azioni e i comportamenti dei soggetti citati in giudizio, ai quali non poteva essere imputata alcuna responsabilità per danno erariale.

In data 9 agosto 2023 la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana emetteva la sentenza n. 269/2023 in merito al giudizio di responsabilità instaurato su istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana e depositato il 29 aprile 2022.

Il collegio rileva l’illecita applicazione della normativarelativa alla gestione dell’attività conto terzi del laboratorio analisi dell’Istituto Buzzi. In particolare

-per aver erogato i compensi al personale sul fatturato incassato e non sugli utili, -per aver riservato il 45% (anziché il 40%) a favore del personale,

-per non aver applicato sui compensila diminuzione dellapercentuale inversa all’aumentare del fatturato,

-per non aver applicato il tetto massimo di € 240.000 di retribuzione complessiva per il personale incaricato.

Tenuto conto dei citati motivi il collegio ricalcola il dannoerariale in€4.125.731,654.

Per quanto riguarda la ripartizione dello stesso il collegio ritiene che a nessuno dei tre convenuti:il Responsabile del laboratorio, il Responsabile del Reparto tecnico, nonché il DGSA della Scuola, non essendo stati componenti dei Consigli d’Istituto e non avendo perciòpartecipato alle relative decisioni, non venga imputato alcun danno e pertanto vadano assolti.

Diversa invece risulta la posizione del Preside che non solo aveva la qualifica per prendere parte alle deliberazioni che hanno definito i criteri di assegnazione delle risorse derivanti dal conto terzi del laboratorio, cui egli stesso, come dirigente scolastico, avrebbe dovuto attenersi (art. 33 del D.I. 44/2001), ma vi abbia effettivamente preso parte, risultando presente nella totalità delle decisioni assunte dall’organo, non essendosi allontanato neppure per quelle relative alla percentuale da assegnare a se medesimo.

Il Collegio quantifica poi la misura del danno di €4.125.731,654, nelle seguenti quote:

-una prima quota, del 40%,pari ad € 1.650.292,66, da imputarsi al dirigente scolastico e membro di diritto del Consiglio d’istituto che ha partecipato e assunte tutte le delibere in tema di riparto del conto terzi, a titolo di colpa grave e quindi a titolo di responsabilità di natura sussidiaria, per esercizio della potestà decisionale in tema di riparto degli utili da attività in conto terzi della scuola Buzzi dedotta in atti;

-una seconda quota, del 20%, pari ad € 825.146,33, da imputarsi, sia pure in via virtuale, non essendo stati citati in giudizio, ai restanti componenti del Consiglio d’Istituto, in parte uguale pro-quota, a titolo di colpa grave e a titolo di responsabilità di natura sussidiaria;

-una terza quota, del restante 40%, pari ad € 1.650.292,66,da imputarsi in via virtuale, ai Revisori dei conti per violazione degli obblighi di vigilanzae omesso controllo.

In conclusione, il Collegioaccoglie la richiestadella difesa del Presidevolta all’esercizio del potere riduttivo del 30% del danno a questi ascritto, pari ad € 495.087,798, condannando il Presideal versamento del danno complessivo finale di € 1.155.204.

NOTE DI SINTESI

La sentenza n. 269/2023 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana individuava nell’ambito della erogazione dei compensi e nella gestione delle attività conto terzi le seguenti illegittimità:

-l’assenza di motivi che giustificassero nelle delibere del Consiglio d’Istituto, l’attribuzione dei compensi al personale incaricato nella misura del 45% della quota degli utili, diversamente dal 40% previsto dalla C.M. 780/1978;

-la mancata applicazione del criterio della proporzionalità inversa: quando gli utili aumentano, tale aumento deve, in proporzione inversa confluire a favore della scuola e non a favore dei dipendenti incaricati (vedi punto Ripartizione proventi netti dei lavori per conto terzi Tabella annessa C.M. 780/1978);

-la violazione del principio in base al quale i compensi da erogare al personale per l’attività conto terzi devono essere calcolati in percentuale sugli utili e non sul fatturato pagato;

-la violazione del tetto massimo per i pubblici dipendenti di € 240.000.

Queste violazioni hanno determinato per il Collegio un danno erariale che in concreto verrà ricalcolato dal Collegio stesso e posto a carico del solo Dirigente scolastico.

Va ricordato che già nel 2019 le sole indagini della Procura avevano, come effetto conseguente, portato alla chiusura del Laboratorio analisi conto terzi dell’Istituto “Buzzi”, privando quindi lo stesso non solo di una “eccellenza nel settore”, ma anche di risorse importanti che potevano essere rivolte al miglioramento della qualità dell’Istituto stesso.

Ora con la Sentenza 269/2023, che ha condannato il Dirigente scolastico a rispondere del danno erariale, si potrebbe verificare (vedi nel 2019 per l’Istituto “Buzzi”), come conseguenza, la chiusura di altre attività conto terzi prestate da altre Scuole per evitare eventuali responsabilità ai propri Consigli di Istituto e rispettivi Dirigenti scolastici.

La sopra citata Sentenza di primo grado, 269/2023 è stata impugnata con ricorso in appello sia da parte della Procura, sia da parte dei soggetti inizialmente citati in giudizio.

A cura di Bernini Adriano, continua sulla rivista Dirigere la scuola per il mese di Novembre 2025