Il Tribunale di Bologna con sentenza del 24 aprile 2025, n. 507 ha giudicato legittimo il provvedimento di destituzione disposto ai sensi dell'art. 498 lett. a) del d. lgs. n. 297/1994 nei confronti di un docente utilizzato come collaboratore scolastico ATA che intrattiene chat equivoche con giovani studentesse con invio di foto sconvenienti.
Il dipendente in questione ex docente utilizzato nelle mansioni di collaboratore scolastico è stato destituito ai sensi dell'art. 498 lett. a) del d. lgs. n. 297/1994 per avere a più riprese intrattenuto con alcune studentesse
della scuola in cui operava delle chat di natura equivoca, caratterizzate da galanterie di un certo tipo, con l'inoltro di foto sconvenienti, spingendosi talvolta a vere e proprie proposte di incontro.
L'art. 498 lett. a) del d. lgs. n. 297/1994 ricordiamo che prevede la sanzione della destituzione " per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione docente", anche se al momento in cui il dipendente si è reso responsabile dell'illecito disciplinare ascrittogli svolgeva mansioni di collaboratore scolastico.
Il collaboratore scolastico ex docente ha impugnato il provvedimento e in sede di giudizio ha riconosciuto interamente le accuse che gli sono state rivolte, affermando di ritenere che le stesse non fossero poi così gravi da comportare il provvedimento di destituzione irrogatogli.
Il lavoratore si è difeso deducendo che i fatti contestati si sarebbero realizzati al di fuori dell'ambiente scolastico; che nella circostanza egli era inquadrato tra il personale A.T.A., dunque senza alcuna funzione docente; che in ogni caso,
nessun contatto fisico si sarebbe mai verificato, essendo il palcoscenico sempre e solo stato quello dei social.
Di converso il Tribunale ha rilevato che ".. all'esame delle conversazioni chat, emerge che il ricorrente ha assunto toni insistenti e confidenziali nei confronti delle giovani discenti.." e che tali comportamenti "sono stati ammessi dal ricorrente che si è limitato a minimizzarne la gravità.
Del tutto irrilevante, ha ritenuto il Tribunale, il fatto dell'appartenenza del ricorrente al personale A.T.A., poiché si tratta, in ogni caso, di personale che lavora nel contesto scolastico, a stretto contatto con gli alunni, ed è dunque tenuto ad osservare gli stessi doveri dei docenti....".
Sotto altri profili il Tribunale ha poi rilevato che "i fatti contestati risultano gravi sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo, sia alla condizione di soggezione delle minori, alunne dell'istituto ove lavorava il ricorrente che, anche se non appartenente al personale docente, potevano entrare in contatto con lui quotidianamente, che alla loro attitudine a risolversi in comportamenti lesivi della dignità e della integrità psicofisica delle allieve e degli altri studenti...".
Gli stessi fatti contestati, rileva anche il Tribunale, "risultano altrettanto gravi per l'intensità dell'elemento soggettivo, trattandosi di condotte realizzate intenzionalmente e suscettibili di ledere irrimediabilmente per il futuro la fiducia del datore di lavoro....".
Con queste motivazioni il giudice ha respinto il ricorso riconoscendo la legittimità del provvedimento espulsivo.