La funzione dell'indennità di trasferimento è sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare forfettariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente, così che la legittimità della relativa corresponsione presuppone, oltre all'adozione di un formale provvedimento dell'Amministrazione che modifichi la sede di servizio del dipendente e la natura autoritaria dello stesso, anche l'effettivo disagio subito del dipendente, che non sussiste nel caso in cui il trasferimento di fatto non sia avvenuto.
Consiglio di Stato - Sez. V — 8 marzo 2011, n.1461