La funzione dell'indennità di trasferimento è sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare forfettariamente le maggiori spese sostenute dal dipen­dente, così che la legittimità della relativa corresponsione presuppone, oltre all'adozione di un formale provvedimento dell'Amministrazione che modifichi la sede di servizio del dipendente e la natura autoritaria dello stesso, anche l'effettivo disagio subito del dipendente, che non sussiste nel caso in cui il trasferimento di fatto non sia avvenuto.

Consiglio di Stato - Sez. V — 8 marzo 2011, n.1461