L'infortunio in itinere occorso nel tragitto casa lavoro a seguito di permesso è indennizzabile in quanto il permesso per motivi familiari non interrompe il nesso di causalità tra l’evento e la prestazione lavorativa

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che la fruizione del permesso non sia in grado di interrompere il nesso di causalità con la prestazione lavorativa “atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause e dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

Corte di Cassazione, sez. lav., ordinanza 8 settembre 2020, n. 18659