In materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevista dal d.p.r. n. 3 del 1957, art. 60, e segg. — applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma del d.lgs. n. 165 del art. 53, comma 1, nonché ai dipendenti degli enti locali, in virtù dell'abrogazione, da parte della l. n. 142 del 1990, art. 64, del r.d. n. 393 del H art. 241 — prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi dieci giorni dalla diffida, decada dall'incarico; ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento non ha rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro.
Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17437