L’azione proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, rientra nell’alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà e ha una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno; ne consegue che il recupero non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla Legge n. 689/1981.
TAR Emilia Romagna, Sez. I, del 21 dicembre 2022, n. 1012