L’azione proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall’Am­ministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, rientra nell’alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà e ha una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno; ne consegue che il recupero non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla Legge n. 689/1981.

TAR Emilia Romagna,  Sez. I, del  21 dicembre 2022,  n. 1012