In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimis­sioni rassegnate dal lavoratore, sicché in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore (nella specie, dipendente del ministero della giustizia) allo svol­gimento delle mansioni assegnate — che costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento ove lo stesso non possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse — non si determina una risoluzione automa­tica del rapporto di lavoro, dovendo pur sempre l'amministrazione, per provocarne la cessazione, esercitare il potere di recesso, in conformità, del resto, a quanto previsto dall'art. 21, 43 comma, c.c.nd. comparto ministeri del 16 maggio 1995.

Corte di Cassazione, sez. lav., 29 luglio 2013, n. 18196 - Pres.