In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, sicché in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore (nella specie, dipendente del ministero della giustizia) allo svolgimento delle mansioni assegnate — che costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento ove lo stesso non possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse — non si determina una risoluzione automatica del rapporto di lavoro, dovendo pur sempre l'amministrazione, per provocarne la cessazione, esercitare il potere di recesso, in conformità, del resto, a quanto previsto dall'art. 21, 43 comma, c.c.nd. comparto ministeri del 16 maggio 1995.
Corte di Cassazione, sez. lav., 29 luglio 2013, n. 18196 - Pres.