Ai sensi dell'art 120 comma 1, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 l'azione disciplinare nei confronti del pubblico dipendente deve considerarsi estinta o perenta al decorso di 90 giorni dall'ultimo atto del procedimento senza che nessun altro atto sia stato compiuto.

Consiglio di Stato n.6234 - Sez. III — 24 dicembre 2013