In tema di reati colposi omissivi, è ravvisabile in capo al dirigente scolastico una responsabilità di natura contrattuale nei confronti degli allievi che si caratterizza per l'esistenza di un obbligo di vigilanza e protezione connesso alla funzione educativa e all'affidamento dei minori all'istituto, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa al crollo di edificio scolastico a seguito di evento sismico, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del dirigente scolastico che, consapevole delle gravi carenze strutturali dell'edificio, pur a seguito di numerose scosse sismiche, aveva omesso di adottare i necessari provvedimenti volti allo sgombero o comunque alla salvaguardia degli studenti).

Cassazione penale sez. IV - 23/10/2015, n. 2536