La commissione dispone di un massimo di 20 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di 40 punti.La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.Per la correzione degli elaborati sarà bene che la Commissione, in sede di riunione preliminare o in seguito, predisponga adeguate e idonee griglie con gli elementi fondamentali che riterrà opportuno valutare.
La Commissione, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, può operare per aree disciplinari purché in presenza di almeno due docenti per area, sulla base della procedura stabilita nella riunione preliminare e ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera Commissione.
Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato, utilizzando l’intera scala dei punteggi prevista. I punteggi sono attribuiti dall’intera Commissione a maggioranza, compreso il Presidente. Se, proposti più di due punteggi, non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta su alcuno di essi, la Commissione vota su indicazione del Presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il Presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. I componenti della Commissione non possono astenersi dal giudizio. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del Regolamento (D.P.R. n. 323/1998).
Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
La commissione d'esame, nel determinare il calendario delle operazioni, delibera se la pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/commissione.I candidati provenienti dall’estero possono utilizzare nelle prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa).